NOVITA’ DURC .L’intervento sostitutivo della P.A. per i debiti previdenziali ed assicurativi dell’appaltatore

Come noto il giorno 08/06/2011 è entrata in vigore la norma attuativa del D.Lgs 163/06 ( cod. appalti).

E’ poco noto invece che il MinLav il 18/02 u.s. ha emanato una circolare che spinge all’utilizzo dell’istituto contenuto nell’art 4 del DPR 207/10 che riporto integralmente:

Art. 4

Intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante   in   caso   di inadempienza 
          contributiva dell’esecutore e del subappaltatore 
                  (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

    1. Per i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti  e
cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del  codice
devono osservare le norme e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali e di zona stipulati tra  le  parti  sociali  firmatarie  di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu’ rappresentative,
delle leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,
assicurazione   assistenza,   contribuzione   e   retribuzione    dei
lavoratori.
    2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4,  in  caso
di  ottenimento  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  del
documento   unico   di   regolarita’   contributiva    che    segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu’ soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal  certificato
di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il  pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il  documento
unico di regolarita’ contributiva e’ disposto  dai  soggetti  di  cui
all’articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  direttamente   agli   enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
    3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle  prestazioni
e’ operata una ritenuta dello 0,50 per  cento;  le  ritenute  possono
essere svincolate soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo
l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato  di
collaudo o di verifica di conformita’, previo rilascio del  documento
unico di regolarita’ contributiva.

La norma appena citata legittima la P.A. stazione appaltante a sostituirsi sia per i debiti verso enti ( INPS ed INAIL , a volte Cassa Edile) che per i debiti verso i dipendenti dell’appaltatore, mentre per i debiti già passati ad Equitalia l’istituto sostitutivo è stato reso attivo dal Dm 40/2008.

La circolare del MinLav detta i paletti del controllo e chiarisce l’operatività dell’istituto:

1) L’azione sostitutiva deve essere attuata ( obbligo e non opzione) in qualsiasi ipotesi di capienza finanziaria, quindi abbiamo tre scenari, il primo di parità tra i debiti v/Appaltatore ed inadempienze previdenziali ed assicurativi, giocoforza la S.A. avrà una quietanza automatica.
Altra ipotesi è quella di un debito v/Appaltatore maggiore dei debiti di quest’ultimo verso gli istituti previdenziali ed assicurativi, in questo caso dopo l’azione sostitutiva risulta ancora un debito v/Appaltatore che dovrà essere versato.
L’ultima ipotesi, invero la più complessa è rappresentata nel caso in cui i debiti v/Appaltatore siano minori delle inadempienze evidenziate dal DURC, in questo caso ci sarà una ripartizione proporzionale in quote percentuali, faccio un esempio:

Debito Stazione Appaltante v/Appaltatore = 7500 €

Inadempienze evidenziate in DURC :

INPS                 € 12500

INAIL               € 7500

Cassa Edile     € 2500

Per un totale di inadempienza pari ad € 22500

 Il primo passo sarà quello di normalizzare i tre valori in base 100 :

(12500/22500) * 100 =  55.56 %

(7500/22500) * 100 =  33.34 %

(2500/22500) * 100 = 11.10 %

Poi ripartiro il debito v/Appaltatore in ragione delle percentuali ottenute:

Agli istituti liquiderò :

INPS € 4167.0

INAIL € 2500.5

Cassa Edile € 832.5

Una volta conclusa la fase di calcolo e liquidazione dovrò comunicare ai diversi istituti “un preavviso di pagamento” per permettere a questi di rimodulare i debiti ( che nel frattempo potrebbero  essere stati annullati o ridotti dall’azione sostitutiva di un’altra S.A.) e dopo l’esito della rimodulazione verserò e comunicherò agli stessi il pagamento.

Quest’azione di sostituzione deve essere attuata prima dell’azione sostitutiva dell’art 48 bis del DPR 602/73 (attuata dal DM 40/08)  per i debiti passati già ad Equitalia ( giova ricordare che l’art 38 del D.lgs 163/06 novellato dalla l. 106/11 considera il valore del Dm 40/08 elemento essenziale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e negoziate) proprio per la natura diversa delle norme, inoltre un’azione con le tappe appena dette ( prima azione sostitutiva del DPR 207/10 e poi del 602/73) riduce gran parte dei debiti iscritti a ruolo.

In allegato :

– Cicolare MinLAv 3 del 16/02/2012

– Foglio Excel per il calcolo nell’ipotesi di debiti v/Appaltatori < Debiti previdenziali ed assicurativi

 

 

CALCOLO_DURC.xls
Circolare_n3_2012_Art4_commi_2_e_3_DPR_n207_20102.pdf

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