-4- La dichiarazione di accessibilità e le false dichiarazioni.

Come ogni anno mi trovo a discutere sulle FALSE DICHIARAZIONI.

Il problema oggi è ancora più grave in quanto fornitori di portali web, forse in buona fede o forse perché semplicemente stupidi spingono i RTD a firmare DICHIARAZIONI FALSE.

Se la firma fosse dei fornitori dei servizi non mi preoccuperei , ma non è cosi.

Mi sento dire “guarda che sbagli…..abbiamo avuto l’asseverazione PNRR…..” poi approfondisco anche questo aspetto.

VI lascio un vecchio di post di quando non si parlava ancora diffusamente di questo aspetto per poi continuare con un tutorial anche video.

Nel PTIPA 2024-2026 troviamo la DICHIARAZIONE di ACCESSIBILITA’ come obiettivo 3.2 con scadenza (solita) al 23 settembre 2024.

Settembre 2024 – Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite
l’applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti
web e APP mobili – CAP3.PA.11

ed è il RA3.2.2.

Lo status atteso della DICHIARAZIONE è CONFORME o PARZIALMENTE CONFORME ( PER IL NON CONFORME esistono deroghe, ma ormai non è nemmeno più caso di studio dopo la M1C1 1.4.1).

Purtroppo almeno il 90 % delle dichiarazioni che vedo sono FALSE e non sono a firma dei fornitori web che aiutano a compilarle.

Quali sono gli strumenti per valutare la conformità alla legge 4/2004 dei siti e delle APP ? Ne esistono diversi , il più affidabile è il sito MAUVE + + messo a disposizione dal CNR.

Al momento il MAUVE + + non è OBBLIGATORIO PER TUTTI come chiarito nel CAP3.pa.10 ma resta uno strumento oggettivo ed utilizzato anche da AGID.

Un altro strumento molto affidabile è https://wave.webaim.org/sitewide

Partiamo con una breve guida, puntiamo su form.agid.gov.it e SPIDIAMOCI

Le pagine da analizzare sono :

1)Home page

2)Pagina di accesso

3)Mappa del sito

4)Pagina dei contatti

5)Pagina della guida on-line e le pagine contenenti le informazioni legali

6)Almeno una pagina pertinente per ciascuna tipologia di servizio offerto dal sito web o dall’applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la funzionalità di ricerca;

7)Pagina contenente il meccanismo di feedback

8)Esempi di pagine dall’apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa

9)Almeno un documento pertinente scaricabile, dove applicabile, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall’applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto

10)Un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito ai precedenti punti (1-9)

Come da istruzioni AGID

Questo è uno dei motivi pre il quale preferisco MAUVE ++, vi lascio la schermata per essere più chiaro.

Questo schema è possibile solo se si è IDENTIFICATI su MAUVE, altrimenti ci sono altri strumenti dello stesso servizio disponibili senza LOGIN.

Veniamo ora alla cosa più ASSURDA!!!! prima di passare alla compilazione (che richiede circa 5 ore di LAVORO).

Quando facciamo notare che la dichiarazione è falsa !!!!! quindi oltre alle sanzioni dell’articolo 18 bis del CAD

Art. 18-bis

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà. 

2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. 

3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale. 

4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione. 

8. All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. 

((

8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l’AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge

))

dell’articolo 9 della L 4/2004

Art. 9

(Responsabilita) 

1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge 

((da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1)) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. 

((

1-bis. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisa violazioni della presente legge, fissa il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse da parte del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente, l’AgID applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.

))

Si applicheranno anche le sanzioni per FALSA DICHIARAZIONE

Mi viene sempre contestato che mi sbaglio perché il sito ha passato il controllo del PNRR.

Vediamo cosa controlla il servizio tecnico di asseverazione direttamente dalle istruzioni UFFICIALI come da mia ABITUDINE.

Il controllo per la validazione del PNRR 1.4.1 controlla se nel footer della pagina c’è il link alla dichiarazione di accessibilità ( 2.1.9 LLGG )

ed ancora più corroborante è il CONTROLLO Si3.2

Dove si evidenzia ancor maggiormente che il controllo è FORMALE e non sostanziale.

Vi allego il documento per i COMUNI (per le scuole è UGUALE).

https://www.youtube.com/watch?v=t_CZpZEnWvU

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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