Acquisti sotto soglia con procedure negoziate, primo focus .

Il correttivo contenuto nel D.Lgs 56/17 ha non poco turbato le SS.AA. che stavano abituandosi alle nuove procedure e adoperando i nuovi processi interni.

Le norme fondamentali di interesse sono l’articolo 36, il 30 la LG ANAC n.4 ( in sostituzione parziale  del DPR 207/10) ed un poco di giurisprudenza ( presa dal previgente D.lgs 163/06 ed anche dal 50 ).

E’ noto che il D.lgs 50/16 non contempla più gli acquisti in economia all’uopo delle procedure competitive e negoziate sotto soglia , con alcune semplificazioni, in particolare l’abolizione del regolamento ex articolo 125 comma 10 del D. Lgs 163/06.

La differenza non è solo operativa o semantica, infatti con gli acquisti in economia il RUP si impegnava agli adempimenti, con le procedure negoziate sotto soglia esiste un rapporto trilaterale, la PA, il RUP che esegue le volontà della PA ed l’operatore economico.

Tuttavia resta il problema della rotazione.

In risposta voglio ricordare che la rotazione si attua a due livelli :

  • affidamento
  • inviti

Pacifica deve essere considerata l’interpretazione contenuta in questo post. ( CdS4125/2017).

Una modifica importante, soprattutto per i piccoli operatori economici, è contenuta nell’articolo 93 del codice che sancisce la facoltà e non piu l’obbligo della stazione appaltante di chiedere la garanzia provvisoria quando si usa la procedura diretta dell’articolo 36 comma 2 lett a ( affidamento diretto ).

Qualche problema ancora resta invece sulla motivazione ( che ai sensi dell’articolo 3 della 241/90) deve sempre esserci sulla scelta del contraente ed anche sul punto cruciale delle fasi, infatti all’articolo 32 comma 2 si è autorizzati ad usare la determina semplificata dove già ab origine è individuato il costo del bene / servizio ed il nome dell’affidatario, ebbene è evidente che questo modo di operare è contrastante con l’articolo 192 del D.lgs 267/00 , sarebbe meglio chiamare questo atto ( che diventa amministrativo e non prodromico ) con un altro nome, determina di affidamento.

Vediamo quali sono gli elementi della deermina a contrarre propriamente detta:

  • Interesse pubblico
  • caratteristiche di massima del bene / servizi da acquisire
  • importo massimo stimato e copertura finanziaria
  • procedura che si intende utilizzare, ed il perchè
  • i criteri per selezionare OE ed Offerte
  • le condizioni contrattuali salienti

Mentre per la determina semplificata ( DETERMINA DI AFFIDAMENTO) ex articolo 32 comma 2 del 50

  • oggetto dell’affidamento
  • importo ( certo ) e fornitore
  • le ragioni della scelta
  • il possesso dei requisiti generali del fornitore

E’ chiara una cosa, la possibilità di commettere l’acquisto in violazione della copertura finanziaria, a reponsabilità del RUP.

Tornando al maggiore dei problemi, quello della rotazione , il comma 1 dell’articolo 36 è chiaro nel descrivere l’eccezionalità della conferma dell’operatore uscente, nella motivazione la SA deve dar conto :

  • di assenza di alternative
  • grado di soddisfazione maturato ( tempi e costi pattuiti )
  • competitivtà del prezzo / qualità servizi

La stipula del contratto e la pubblicità notiziale.

Ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 per importi fino a 40000 € la stipulazione è del tipo informale ed avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, io consiglierei la PEC, ed inoltre non si applica lo stand still period ( articolo 32 comma 10 lett . b).

La pubblicità notiziale avverrà mediante l’inserimento in AT :

  • provvedimenti dirigenziali
  • bandi di gara e contratto
  • file anac art 1 comma 32 l. 190/12

 

 

 

 

 

 

 

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