Aziende speciali fuori dalla portata della Delibera ANAC 235/17 – Autorità Nazionale Anticorruzione Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti « Linee Guida per l’iscrizione nell’ Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ».
Preciso e premetto che questo post riporta solo ed esclusivamente una mia analisi, invero di interpretazione minoritaria e contrastante con talune notissime testate specializzate, una fra tutte:
Partiamo dagli elementi normativi prima facie:
L’ articolo 5 del codice degli appalti e gli articoli 4 e 16 del TU delle società partecipate ( D.Lgs 175/16)
L’articolo 5 del D.Lgs 50/16 elenca gli elementi ( che contemporaneamente devono esistere ) di esclusione dall’applicazione del codice , dettagliatamente :
a l’amministrazione giudicatrice esercita il controllo analogo
b oltre l’80% dei servizi svolti dalla persona giuridica controllata è attuazione statutaria attuata in convenzione
c nella persona giuridica controllata non vi è capitale privato
Già leggendo questi elementi è chiaro che i richiami sono propri, anche anche nel lessico, alle società pubbliche, come anche la rubrica della deliberazione 951.
Gli articoli 4 e 16 del TU delle partecipate chiaramente sono le fonti ispiratrici del predetto articolo del Codice Appalti e dettano alcuni parametri valutativi per srl e spa, non per le aziende costituite ai sensi dell’articolo 114 del Testo Unico degli ENTI LOCALI.
Casistiche e prassi:
Le aziende speciali svolgono attività prive di rilevanza economica come chiarito nell’articolo 113 bis del TUEL lett b.
Se la norma degli affidamenti in house avesse voluto coinvolgere anche le aziende speciali, avrebbe dovuto menzionarle, assieme alle istituzioni ( lett c ), invece la norma di primo e secondo livello richiama sempre le società partecipate ( lett a ).
Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
- Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
Inoltre è opportuno ricordare che le aziende speciali non hanno degli affidamenti o delle concessioni, ma svolgono (in maniera analoga!!!) un compito, un servizio, un lavoro od una generica attività in seno ad una convenzione .
Ancora, volendo pensare ad affidamenti di lavori o servizi, sarebbero tutti nulli non potendoli programmare ex articolo 21 codice appalti.
Altro problema operativo, non di poco conto e nemmeno remoto, sarebbe l’applicazione dell’articolo 15 della 241/90 (accordi tra PA).
E poi, onestamente visto l’istituto del controllo analogo (proprio caratterizzante le AZIENDE SPECIALI), sarebbe difficile uscirne dalla casistica del conflitto d’interesse dell’articolo 42 del codice degli appalti.
Ma a questo punto nasce una questione verso la quale tutti hanno abbassato la guardia ed accettato che le Aziende SPECIALI SI INSERISSERO NELL’ELENCO delle società affidatarie in house ,
“perché la piattaforma ANAC permette l’iscrizione ?”
A mio avviso semplicemente perché queste in autonomia possono svolgere altri compiti non disciplinati dalla convenzione costitutiva, quindi possono partecipare, garantendone l’economicità, agli affidamenti ex articolo 36 del D.Lgs 50/16.
E poi, il normatore avrebbe potuto intitolare le LL GG
“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ed aziende speciali previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
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