Le nuove LL.GG. 4 ” PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA…

In questo breve post ci limiteremo a trattare degli affidamenti inferiori ad € 40.000, anche perchè proprio in questa fascia di prezzo troeveremo le novità piiù rilevanti .

Sorvolando le ormai più o meno abitudini consolidate, ad esempio la determinazione degli importi ex articolo 35 del Codice, i requisiti CAM dell’articolo 34 e la norma sui conflitti ex articolo 42 , ci soffermeremo sull’annosa questione degli inviti e defli affidamenti, che ad oggi sembrerebbe trovare una risoluzione nella motivazione forte finalizzata ad attuare il principio della concorrenza nell’accezione più amplia, a tal proproposito può essere di spunto la sentenza del TAR TOSCANA del 21/02/2018, che in sintesi riporto appresso e che allego integralmente :

Nel merito, il motivo è invece infondato; sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza, anche di questa Sezione (sentenza 22.12.2017 n. 1665), secondo cui: il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza (“Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo. Nel caso di specie, all’avviso esplorativo hanno fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, e pertanto l’esclusione di quest’ultimo avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato”, cfr. T.A.R. Toscana, II, 12.06.2017 n. 816); anche nella fattispecie, in presenza di due sole imprese (compreso il gestore uscente) la S.A. ha legittimamente deciso di ammettere Supermatic alla gara al fine di far prevalere l’esigenza del confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione.

Sul principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti le LLGG 4 proposte, consigliano l’adozione di un regolamento che meglio disciplini le diverse casistiche in funzione di una ripartizione servizi/lavori/forniture sulle fasce di prezzo.

L’avvio della procedura .

Si ricorda che lavvio della procedura inizia con la determina a contrarre ( che deve essere corretta, svuotata di inutili richiami normativi , si può partire ad esempio dall’articolo 192 del D.lgs 267/00 nota dello scrivente ).

I requisiti generali e speciali

L’OE deve essere in possesso dei requisiti  di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/16, sommariamente:

  • idoneità professionale
  • capacita economica e finanziaria
  • capacità tecniche

A tal proposito, ricordo che vige ( e nel proseguire sarà ancora più chiaro ) l’articolo 15 del D.lgs 183/11.

Iniziamo ora a vedere qualche verà novità, i controlli sulle dichiarazioni rese per importo fino a 5000 euro, in caso di affidamento diretto, il RUP  proceduralmente stipulerà il contratto :

  • Dietro presentazione  di autocertificazione DPR 445/00 di possesso dei requisiti generali ( ed eventualmente anche speciali ex art 80)
  • Richiesta del DURC
  • Consultazione casellario ANAC

Per importi tra 5000 e 20000 € :

  • Acquisisce autocertificazioen 445/00
  • Consulta casellario ANAC con verifica dettagliata dei requisti dell’articolo 80 commi 1,4 e 5 lettera bcsul casellario ANAC

Per importi superiori ad € 20000 :

  • Procede come consuetudine di legge

In ogni caso queste semplificazioni sono facoltative, ed in fase di verifica successiva alla stipulazione, qualora le dichiarazioni fossero false si procederà con pronta comunicazione all’ANAC dell’illecito ( oltre che per dichiarazioni non vere) , si pagheranno solo i corrispettivi effettivamente maturati nei limiti dell’utilità ricevuta .TARTOSCANAROTAZIONE21FEBBRAIO2018

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