Il DL 66/14 ed i SOGGETTI AGGREGATORI
Novità sulle modalità di affidamento di servizi e forniture .
Pur essendo abituati a notevoli modifiche al codice dei contratti derivanti dalle diverse spending e stabilità, questa volta il piano Cottarelli ha introdotto diverse procedure “complicatrici”, analizziamo le modifiche agli istituti di acquisizione dei beni e dei servizi :
Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento)
1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
operante presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, e’ istituito , senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l’elenco dei soggetti aggregatori di
cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per
ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono
attivita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorita’
l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra
cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione,
nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni
di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori,
coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450 e
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7,
all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera
d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo
dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di
beni e di servizi nonche’ le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli enti del
servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle
relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti
che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi’, individuate le
relative modalita’ di attuazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24
GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO
2014, N. 114)).
4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo (12)
aprile 2006, n. 163 e’ sostituito dal seguente:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni
dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni
e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente
comma.
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell’articolo 83 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “la
sicurezza di approvvigionamento” sono aggiunte le seguenti: “e
l’origine produttiva”.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31
dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo’
essere superiore a 35.
6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta’ per le regioni di costituire centrali di committenza anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base
Consip S.p.A. svolge attivita’ di centrale di committenza per gli
enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del
perfezionamento delle attivita’ concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell’Osservatorio presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita’ delle centrali di committenza, la predetta
Autorita’, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche
conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle
amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento
alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche’ pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati
dall’Autorita’ e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni
anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attivita’
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all’offerta piu’ vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e’ presente
una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero
nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di
riferimento e’ effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento
dell’attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi
dell’Unione europea, il Ministero dell’economia e delle finanze si
avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita’ di centrale di committenza
ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi
rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate
all’acquisizione, da parte delle autorita’ di gestione,
certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all’esercizio delle
relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, di cui al comma 3, e’ istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per
l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al
finanziamento delle attivita’ svolte dai soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente
periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui all’articolo 1, comma 358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013,
sono utilizzate, per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro,
oltre che per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita’ svolte da Consip
S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti
delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi
Il primo comma dell’articolo 9 introduce i c.d. “soggetti aggregatori” con l’obiettivo di ridurre drasticamente le stazioni appaltanti ( numero massimo 35 soggetti aggregatori) e di aspirare a economie di scala non raggiungibili da una forma atomistica e sparpagliata di acquirenti pubblici.
Di diritto tra i soggetti aggregatori rientrano :
- Consip SpA
- Centrale di committenza regionale ( per competenza di territorio)
Cosa fa o può fare il soggetto aggregatore ?
Il soggetto aggregatore può :
- Stipulare convenzioni quadro ed accordi quadro
- Attivare piattaforme dematerializzate ex art 328 DPR 207/10
- Mettere a disposizione i sistemi e le infrastrutture tecnologiche a terzi per le negoziazioni telematiche
- Svolgere le procedure di gara conto terzi.
Le modalità di affidamento speciali .
Il comma 3 dell’articolo 9 introduce alcune discipline speciali per tipologia di amministrazione , pure in attesa del dPCM in arrivo entro il 31/12 vediamole :
– Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ,
per le categorie e per gli importi superiori a quelli definiti dal dPCM da pubblicarsi ricorrono alla Consip SpA od ad altri soggetti aggregatori .
– Le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi istituti scolastici di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed universitarie, continuano nella vigenza dell’art.1 comma 449 primo periodo L. 296/06, quindi all’utilizzo delle convenzioni quadro.
– Regioni, enti regionali, loro consorzi ed associazioni, possono invece ( secondo periodo dell’articolo 1 comma 449 l. 296/06) oltre che utilizzare le convenzioni quadro COnsip o regionali, nel caso di procedure autonome utilizzare i prezzi di riferimento.
– Enti del SSN, in forza del terzo periodo dell’articolo 1 comma 449 L. 296/06 , sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro regionali, qualora non siano operative, le convenzioni quadro Consip Spa.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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