Certificazione crediti commerciali ( e professionali)

Come ogni anno occorre preparasi alla scadenza ricognitiva dei debiti non pagati al 31/12.

Ricordo come sempre, che qualora non ci fossero debiti è OBBLIGATORIO segnalarne l’assenza con con apposita dichiarazione c.d. negativa.

Le procedure ( di ricognizione e di assenza ) sono sostanzialmente rimaste identiche anche se il portale del MEF si è rinnovato ( faccialmente e nell’URL)

Il portale è accessibile dal veccio url : certificazionecrediti.mef.gov.it come dal nuovo crediticommerciali.mef.gov.it e per le istanze bisogna essere muniti di firma digitale ( Cades o Pades ) .

La vera novita quest’anno deriva dalle norme sulla trasparenza collegate ai tempi di pagamento della PA, infatti con l’art. 29, comma 1 del D.Lgs 97/16 è stato modificato l’articolo 33 del D.lgs 33/13 , appresso riporto il testo aggiornato : Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento                         dell'amministrazione      1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche  amministrazioni))  pubblicano,  con  cadenza  annuale,  un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,  servizi   ((prestazioni   professionali))   e   forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita'  dei  pagamenti'  ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle  imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un  indicatore,   avente   il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti  e  il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al  presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso  a  un portale unico, secondo uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestivita’ dei pagamenti’ ((, nonche’ l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita’ definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti   i   tempi   di   pagamento                         dell'amministrazione      1.  ((Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,   le pubbliche  amministrazioni))  pubblicano,  con  cadenza  annuale,  un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,  servizi   ((prestazioni   professionali))   e   forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita'  dei  pagamenti'  ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle  imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un  indicatore,   avente   il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei  debiti  e  il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al  presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso  a  un portale unico, secondo uno  schema  tipo  e  modalita'  definiti  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Le novità sulla pubblicazione riguardano : – l’inserimento dei debiti derivanti non solo da attività negoziale, ma anche da incarichi professionali ( quindi non solo il D.Lgs 50/16 ma anche gli incarichi ex articolo 7 comma 6 del D.lgs 165/01), in sintesi in amministrazione trasparente troveremo nell’articolo 33 quota parte delle informazioni provenienti da BANDI di GARA e CONTRATTI ( articolo 37 commi 1 e 2 ) e da CONSULENTI e COLLABORATORI ( articolo 15 comma 1 e 2). – l’indicazione dell’ammontare complessivo dei debiti e delle imprese ( e professionisti) creditrici.  

Per la lettura dei post un po’ più vecchiotti :

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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