ACCESSO DOCUMENTALE BATTE ACCESSO CIVICO

Sapete che l’anno 2020 rappresentera’ per la PA italiana un ANNO ZERO ? Si, AD00 o meglio #@D00 non Anno Domini ma @nno digitale 00. Inizia la rivoluzione e tra qualche giorno vi darò il programma e le tappe nazionali rivelandovi anche una grossa novità che mi rende molto orgoglioso.

Ma ora torniamo al nostro post analizzando un’interessante sentenza del CdS, la n 05702 del 13 Agosto 2019.

In breve il fatto.

Un imprenditore chiede sia un accesso ex articolo 22 241/90 che un accesso civico per quanto riguarda taluni procedimenti sugli immobili rientranti nell’abito aziendale.

Il comune destinatario del doppio accesso respinge ambedue le istanze.

Si ricorre al TAR NAPOLI ed asseconda il COMUNE per il diniego documentale e l’imprenditore per l’articolo 5 33/13.

Si procede con il CdS che sancisce una massima da CONDIVIDERE a più non posso “l’ACCESSO CIVICO NON E’ DISFUNZIONALE ALLA’ACCESSO DOCUMENTALE, NON PUO’ ESSERE D’INTRALCIO ALLA GESTIONE DELLA PA E NON DEVE ESSERE IN MODO MALIZIOSO, MA SEMPRE SECONDO LA BUONA FEDE , e soprattutto deve riguardare interessi pubblici !!!!!” , il tutto ovviamente partendo dalla funzione definitoria del FOIA contenuto nell’articolo 1 del D.Lgs 33/13.

La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale ((dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attivita’ amministrativa e)) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

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