PUBBLICATE LINEE GUIDA SULL'ACCESSIBILITÀ

Visto che noi della C.A. Campania siamo bravissimi e proattivi, per i nostri lettori non sarà un fulmine a ciel sereno la notizia delle nuove politiche AGID per l’accessibilità , infatti a partire da settembre 2018 ( pubblicazione del D.lgs 106/18) abbiamo anticipato le novità che ci sarebbero state, non tenendo conto delle proroghe di quasi 18 mesi. Ripropongo un post riassuntivo.

Come sempre la simpatia dello scrivente, si, sono consapevole di essere antipatico e saccente ,termina quando si tratta di approfondire i concetti.

L’accessibilità non deve RIDURSI ai siti WEB ( od alle APP) , l’accessibilità come più volte ribadito è un elemento essenziale dei documenti amministrativi informatici , si veda a titolo non esaustivo l’articolo 32 della L. 69/09

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita’ legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ((La pubblicazione e’ effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita’ di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e’ altresi’ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili)).

e soprattutto l’articolo 23 ter c 5 bis del CAD

Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici).

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’ possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

((1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e’ prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.))

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata dal funzionario a cio’ delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)); in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento e’ soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

((4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.))

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale, applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

Quindi , la conformità alle norme sull’accessibilità non deve essere preclusa ai siti WEB ( che in realtà devono essere considerati HUB documentali ) ma deve essere applicata a tutti i documenti ed alle postazioni informatiche delle PA.

Sull’ultimo punto, la conformità dei posti di lavoro esiste una norma specifica per le PA con più di 200 dipendenti , l’articolo 39 ter del D.lgs 165/01

Articolo 39-ter (( (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita’). )) ((1. Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilita’, le amministrazioni pubbliche con piu’ di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento. 2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonche’ con i servizi territoriali per l’inserimento mirato; b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta’ di integrazione. ))

Ora, prima di analizzare le LLGG devo dire una cos importante, non ci saranno approfondimenti specifici per questo adempimento, per un motivo semplice, il solito cubo di Rubik.

Il primo gennaio 2020 abbiamo definito l #AD0000 ( ANNO DIGITALE 0000 ) come un discorso olistico e sistematico, e la validazione del documento amministrativo informatico non può e non deve essere visto come argomento separato.

Breve analisi della LLGG ACCESSIBILITA’

Abbiamo il documento e tre allegati che allego .

Le LLGG non hanno avuto grosse modifiche quindi basta leggere i post sopra riportati .

  • L’allegato 1 ci fornisce il canovaccio per la scrittura della dichiarazione di accessibilità
  • L’allegato 2 invece, documento strategico, ci indirizza sull’autovalutazione, mi raccomando di utilizzare la massima onestà, meglio renderci conto di avere pecche e risolvere con gli obiettivi di accessibilità piuttosto che dire BALLE
  • L’Allegato 3 invece raccogli gli strumenti di lavoro ( fisici e non fisici ) che devono essere omologati ai sensi della ISO 9999:2017 con classe 22, sembra residuale come allegato, ma sarà alla base di requisiti essenziale da inserire nelle gare di appalto per l’acquisto dei bene testè detti.

Chi deve fare tutto questo ? Ovviamente il RTD

  Art. 17 
((Responsabile  per  la  transizione  digitale  e  difensore   civico
                             digitale)) 
 
  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  l'attuazione  delle
linee strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le  ((Linee
guida)). A tal fine, ((ciascuna pubblica amministrazione))  affida  a
un unico ufficio dirigenziale  generale,  fermo  restando  il  numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla  modalita'  operativa
digitale e i conseguenti  processi  di  riorganizzazione  finalizzati
alla  realizzazione  di  un'amministrazione  digitale  e  aperta,  di
servizi  facilmente  utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una
maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre
attribuiti i compiti relativi a: 
    a)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi, di telecomunicazione e  fonia,  in  modo  da  assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; 
    b) indirizzo e coordinamento  dello  sviluppo  dei  servizi,  sia
interni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi   informativi   di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; 
  c) indirizzo, pianificazione, coordinamento  e  monitoraggio  della
sicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle
infrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1; 
    d) accesso dei soggetti disabili  agli  strumenti  informatici  e
promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; 
    e)  analisi  periodica  della   coerenza   tra   l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione
e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione
dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e  i
costi dell'azione amministrativa; 
    f)   cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
    g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio  della  pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione  dei  sistemi  informativi  di
telecomunicazione e fonia; 
    h) progettazione e coordinamento delle  iniziative  rilevanti  ai
fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra
pubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e
l'attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la
realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi
cooperativi;(28) 
    i)  promozione  delle  iniziative  attinenti  l'attuazione  delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; 
    j) pianificazione e coordinamento  del  processo  di  diffusione,
all'interno  dell'amministrazione,  dei  sistemi  di  ((identita'   e
domicilio  digitale,))  posta  elettronica,  protocollo  informatico,
firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico,
e delle norme in materia di accessibilita'  e  fruibilita'  ((nonche'
del processo di integrazione e  interoperabilita'  tra  i  sistemi  e
servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis)). 
    ((j-bis)  pianificazione  e  coordinamento  degli   acquisti   di
soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al
fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di  attuazione
dell'agenda digitale e, in  particolare,  con  quelli  stabiliti  nel
piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).)) 
  1-bis. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le
Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
  1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato  di
adeguate  competenze  tecnologiche,  di   informatica   giuridica   e
manageriali e risponde, con  riferimento  ai  compiti  relativi  alla
transizione,  alla  modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di
vertice politico. 
  ((1-quater. E' istituito  presso  l'AgID  l'ufficio  del  difensore
civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso  di
adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'.  Chiunque
puo' presentare al  difensore  civico  per  il  digitale,  attraverso
apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e  di  ogni  altra
norma in materia di digitalizzazione ed  innovazione  della  pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile  della  violazione  a  porvi  rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni  del
difensore  civico  sono  pubblicate  in  un'apposita  area  del  sito
Internet  istituzionale.))  Il  difensore  segnala  le   inadempienze
all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ((di  ciascuna
amministrazione)). 
  1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di  riepilogo
dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 
  1-sexies. Nel rispetto della propria  autonomia  organizzativa,  le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni  dello  Stato
individuano l'ufficio per il digitale di cui ((al comma))  1  ((...))
tra quelli di  livello  dirigenziale  oppure,  ove  ne  siano  privi,
individuano un responsabile per il digitale tra le proprie  posizioni
apicali.  In  assenza   del   vertice   politico,   il   responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde  direttamente
a quello amministrativo dell'ente. 
  ((1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare
le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.))

Saputo che è onere del RTD fare anche questo vi pongo un’altra domanda , ” Chi è il migliore amico del RTD ? “
RISPOSTA , noi della Consulenti Associati Campania.

E poi una raccomandazione, ricordiamoci che è partita la #transizionealdigitale della #repubblicadigitale e che siamo all’ #AD0000, non possiamo scegliere se cambiare o meno, e riporto per iniziare con serenità l’#AD0000 non un articolo di norma ma il refren di una meravigliosa canzone del 1992, PER NIENTE AL MONDO del grandioso Franco FASANO, chi di la ricorda ?

…mentre tu lo sai che non ti cambierei per niente al mondo non ti accorgi che il mondo cambia anche per te

Anzi la incorporo qui in modo da essere odiato un pò di meno.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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