Aggiornamento. Sorte dei DAT. Registro Nazionale
Modifiche apportate: Allegati per il regolamento DAT.
La L. 219/2017 introduce le DAT , Disposizioni Anticipate di Trattamento.
IL DM 168/19 disciplina meglio quanto previsto dalla norma generale ed istituisce le procedure telematiche per attuare il diritto degli interessati alle DAT.
La prima cosa da fare a cura degli Ufficiali di stato civile e’ comunicare al Ministero della Salute i dati ante procedura telematica utilizzando questo applicativo https://dat.salute.gov.it/moduloDatComuniPregresso/
Questo applicativo si deve utilizzare , come detto, per allineare tute le disposizioni raccolte prima del 01/02/2020.
Invece per l’operativita’ a regime ( a partire dal 01/02/2020) occorre usare questo applicativo https://dat.salute.gov.it/moduloDatComuni/
La compilazione e’ immediata ed in ogni caso sul sito dat.salute.gov.it troverete tutte le spiegazioni, appresso riporto le FAQ aggiornate a fine gennaio 2020
FAQ – Disposizioni anticipate di trattamento
1. Che cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)?
Le DAT, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.2. Chi è il “disponente”?
La persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che esprime una DAT.3. Chi è il “fiduciario”?
È una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi.4. Il “fiduciario” può rinunciare alla nomina?Sì, con atto scritto comunicato al disponente.5. Il “disponente” può nominare un nuovo fiduciario?Sì, con un atto di revoca del precedente fiduciario e la nomina del nuovo oppure con una nuova DAT in cui nomina il nuovo fiduciario. Tale nuova nomina sostituisce la precedente.6. Come posso esprimere una DAT?
La DAT si può esprimere in alternativa:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
- presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata)
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
7. Esiste un modulo per esprimere le DAT?
Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT, perché così stabilisce la Legge.
8. Chi mi può aiutare a scrivere una DAT?
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).9. Cosa è la Banca dati DAT?È la banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, in cui tutte le DAT espresse sono registrate e tempestivamente aggiornate in caso di rinnovo, modifica o revoca. La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.10. Chi trasmette la DAT alla banca dati nazionale?
Le DAT sono trasmesse alla banca dati nazionale dai soggetti che le hanno raccolte e precisamente da:
- gli Ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati
- i notai e i capi degli Uffici consolari italiani all’estero nell’esercizio delle funzioni notarili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
11. Chi può consultare la banca dati DAT?
- il medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi
- il disponente
- il fiduciario, eventualmente da lui nominato.
L’accesso alla banca dati avviene attraverso un’autenticazione digitale tramite SPID o CNS.
12. Da quando è attiva la banca dati DAT?Dal 1 febbraio 2020 quando è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019 che ne regolamenta il funzionamento.
13. Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020 saranno inserite nella banca dati nazionale?
Le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020, anche raccolte prima dell’entrata in vigore della Legge 219/2017, dovranno essere acquisite entro il 31 luglio 2020 nella banca dati nazionale, allegando copia delle DAT, e, entro il 31 marzo 2020, dovranno comunque essere acquisiti nella banca dati i nominativi delle persone che hanno depositato una DAT prima del 1 febbraio 2020 con l’indicazione del luogo in cui è conservata.
Ove le DAT raccolte prima del 1 febbraio vengano tutte trasmesse alla Banca dati nazionale entro il 31 marzo 2020 può non essere trasmesso il relativo elenco nominativo. Devono essere trasmesse anche eventuali DAT di disponenti poi deceduti in quanto le stesse comunque concorrono alle statistiche sull’attuazione della Legge 219.
14. Per le DAT espresse prima del 1 febbraio 2020 è necessario acquisire il consenso dell’interessato per la trasmissione di copia della DAT alla banca dati nazionale?Per le DAT pregresse non sarà necessario acquisire il consenso dell’interessato alla trasmissione di copia delle DAT alla banca dati nazionale in quanto sarebbe troppo oneroso per i soggetti alimentanti ricontattare tutti i disponenti. È comunque diritto degli interessati, nel caso, richiederne la cancellazione dalla banca dati nazionale direttamente al Ministero della salute come indicato nella relativa informativa.
15. I Comuni per trasmettere le DAT devono registrarsi alla Banca dati nazionale?
Non è necessaria alcuna registrazione alla Banca dati nazionale DAT da parte dei Comuni se la trasmissione delle DAT avviene attraverso la compilazione dei moduli on line disponibile dal portale del Ministero e la trasmissione dalla PEC del Comune, registrata sull’IPA (Indice delle PEC della Pubblica Amministrazione), dei file cifrati generati dal modulo online.
16. È possibile indicare un doppio fiduciario, uno titolare e l’altro supplente?La legge prevede la nomina di un solo fiduciario che dovrà essere registrato nei dati della DAT. Ove il disponente avesse indicato anche un secondo fiduciario (fiduciario supplente) i riferimenti di quest’ultimo, se indicati nella DAT, saranno visibili al medico nella DAT.
17. I Comuni che hanno raccolto molte DAT e hanno già digitalizzato i nominativi dei disponenti possono trasmettere l’elenco nominativo attraverso l’invio di un file estratto dai propri sistemi senza utilizzare il modulo online per il pregresso?Su richiesta di alcuni Comuni, che hanno raccolto e digitalizzato più di 1000 DAT, il Ministero ha previsto la possibilità di trasmettere l’elenco nominativo delle DAT pregresse secondo uno specificato formato in XML. Le specifiche, insieme alla funzionalità per cifrare l’elenco e trasmetterlo poi via PEC, saranno a breve pubblicate sul portale del Ministero.
18. La numerazione delle DAT presso i Comuni dopo il 1 febbraio 2020 deve essere modificata?La numerazione delle DAT presso i Comuni è uno strumento gestito in autonomia dal Comuni. La numerazione delle DAT nella Banca dati nazionale non è collegata a quella dei Comuni ed è univoca a livello nazionale.
19. Le DAT, una volta scritte, valgono per sempre?
Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle. Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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