BONUS AI CITTADINI COVID-19 TRA RISERVATEZZA E PUBBLICITA’

L’ORDINANZA 658/20 garantisce un bonus ai cittadini da spendere in beni di prima necessita’.

Come sempre sposto l’attenzione sul corretto trattamento dei dati , ne uscira’ un nuovo archivio trattato dai servizi sociali con destinatari esterni (terzo settore).

Ai miei clienti entro qualche giorno arrivera’ l’informativa (nessun consenso) e l’aggiornamento con l’analisi dei rischi ( errato svolgimento delle mansioni, comunicazioni illegali di dati e documenti e furto) .

Vediamo da un punto di vista cosa accade.

Bisogna evidenziare che non vi e’ nessun dato sensibile o particolare ma solo dati c.d. parasensibili (  deliberazione del Garante 17/2007 e 243/14 ) quindi ci saranno delle limitazioni solo ed esclusivamente nella pubblicazione dei dati e non nelle richieste di accesso tradizionale ex articolo 22 L. 241/90 con le limitazione del combinato art 60 D.Lgs 196/03 e 24 L. 241/90 .

Cosa pubblicare allora in AT ?

Seguiamo l’articolo 26 del D.Lgs 33/13 alla lettera e tranquilli, vediamolo

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi’ pubblicati i dati consolidati di gruppo.((10))
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

In forza di questa norma quindi pubblicheremo in AT, sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici la massa degli importi senza l’elenco dei beneficiari , comma 2 ( perche’ inferiore a 1000 euro ) e comma 4 ( per il disagio economico-sociale ), nella stessa area anche gli atti che ne regolano modalita’ e criteri ( articolo 12 L. 241/90 ) .

Con questo per il momento e’ tutto , entro qualche giorno vi invio a mezzo PEC l’informativa e la nuova analisi analisi dei rischi, per chi volesse approfondire il concetto di dati para-sensibili riporto un vecchio post ( molto tecnico )

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