Consiglio Comunale in videoconferenza, piccoli trucchi.
Come gia’ detto in altri post che accodo alla fine del post. l’articolo 73 del DL 18/20 impone la riunione degli organi collegiali in modalita’ remota.
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente. 2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. 3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. 4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente. 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Ora tralascio gli aspetti giuridici ( che trovate nei post vecchi ) e provo ad analizzare i principi generali .
occorre la massima attenzione su questi apsetti :
- INCLUSIONE
- TRACCIABILITA’
- TRASPARENZA
- SICUREZZA e PRIVACY
INCLUSIONE.
La piattaforma che utilizziamo per le riunioni collegiali devono essere adatte a tutti i device
TRACCIABILITA
Occorre avere traccia di tutti i partecipanti ( con diritto di parola e di gestione), lo strumento ideale sarebbe lo SPID ma verosimilmente il piu’ immediato sistema di riconoscimento e’ quello de visu ( onere del Segretario )
TRASPARENZA
la riunione deve essere sempre disponibile e visibile ( anche su youtube )
SICUREZZA e PRIVACY
Occorre utilizzare una piattaforma valida e testata ( gratuite valide e testate sarebbe meglio ) e dare una giusta informativa.
Questo un piccolo sunto, mi raccomando:
- di affiancare alle riunioni anche un profilo esperto della piattaforma in uso
- ricordarvi di monitorare le cadute di linea, durante l’assenza non si continua
- sostituire la frase di rito ” il giorno….ci siamo riuniti nell’aula consiliare ” con il giorno alle ore di sistema ci riuniamo in videoconferenza…”
- di leggere i post che seguono ( per avere un’idea piu’ chiara anche sull’informativa)
- di chiudere l’audio quando non si interviene ( ecco perche’ e’ utile un esperto della piattaforma )
- di lasciare sempre la webcam attiva ( senza webcam non si e’ presenti)
- di verbalizzare sempre in forma digitale ( ma questa non e’ una novita’, art 40 CAD)
Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)).
Per concludere vi ricordo che le norme attuative del CAD restano il DPCM 13.11.14 e DPCM 03.12.13 e che il COVID-19 ad oggi e’ stato il miglior catalizzatore per l’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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