BANDO MISE PER la DIGITAL TRASFORMATION .

Pur nell’attesa dei modelli per presentare l’istanza per la richiesta del finanziamento agevolato per la ” digital trasformation” voglio provare ad illustrare il testo del Decreto MISE 9/6/2020 .

Destinatari .

Art. 4.
(Soggetti beneficiari)

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di
    presentazione della domanda:
    a) sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
    b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti
    alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività
    economiche identificate nell’allegato n. 1;
    c) hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un
    importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila);
    d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
    e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di
    liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
    altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
  2. Le PMI in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche
    congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti
    realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
    collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato. Fermo restando il possesso degli
    altri requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 1, per tali progetti, le PMI possono dimostrare di
    aver conseguito l’importo di cui al comma 1, lettera c), mediante la somma dei ricavi delle vendite e
    delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio
    approvato e depositato.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione
    devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli
    obiettivi del progetto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze
    e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del
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    progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al
    successivo comma 4.
  4. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di
    collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub
    o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il
    ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la
    rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi
    quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.
  5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data
    di presentazione della domanda:
    a) non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato,
    come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese;
    b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,
    del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli
    obblighi contributivi;
    c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni
    concesse dal Ministero;
    d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
    decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o
    decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta,
    ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di
    esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione,
    ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
    f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata
    all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
  6. Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento
    GBER e del regolamento de minimis, operino nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore
    della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche
    altre attività rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attività le imprese possono
    beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di
    separazione delle attività o distinzione dei costi.

Progetti ammissibili

Art. 5.
(Progetti ammissibili)

  1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica
    e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:
    a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing
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    solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale,
    industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
    b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
    1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle
    relazioni con i diversi attori;
    2) al software;
    3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica
    con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
    4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via
    internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchangeEDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system
    integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale,
    internet of things.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i progetti devono prevedere la realizzazione di:
    a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, alle condizioni
    specificate al Capo II, ovvero;
    b) investimenti, alle condizioni specificate al Capo III.
  3. Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale
    proposti con le caratteristiche individuate ai commi l e 2, i soggetti proponenti devono presentare,
    unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti
    informazioni:
    a) la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di
    innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero dei beni/servizi da
    acquistare nell’ambito del progetto di investimento;
    b) l’indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza
    rispetto al progetto da realizzare;
    c) la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente decreto, anche con riferimento
    all’implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui
    al comma 1, così come dettagliate nell’allegato n. 2;
    d) l’individuazione di parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto,
    inclusa la loro misurazione.
  4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
    a) essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale,
    ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che
    devono essere realizzati nelle aree interessate dall’applicazione del medesimo Programma;
    b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non
    superiore a 500.000,00 (cinquecentomila);
    c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle
    agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all’articolo 12, comma 2, lettera a), per i progetti
    di cui al Capo II ovvero all’articolo 14, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al Capo III;
    d) essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di
    concessione delle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all’articolo 12, comma 2,
    lettera b), per i progetti di cui al Capo II ovvero all’articolo 14, comma 2, lettera b), per i progetti di
    cui al Capo III. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una
    proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi;
    e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
    prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 percento dei costi complessivi ammissibili.
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere concesse per
    interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di
    importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
    membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla
    costituzione e gestione di una rete di distribuzione all’estero o ad altre spese correnti connesse con
    l’attività d’esportazione.

Agevolazioni concedibili

Art. 6.
(Agevolazioni concedibili)

  1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’articolo 29 del regolamento GBER per
    i progetti di cui al Capo II ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di cui al Capo III, sulla
    base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata
    come segue:
    a) 10 percento sotto forma di contributo;
    b) 40 percento come finanziamento agevolato.
  2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa
    per i progetti di cui al Capo II ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di cui al Capo III.
  3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal soggetto
    beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle
    agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31
    maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni. Nel caso in cui
    la predetta data di erogazione dell’ultima quota a saldo ricada nei 30 giorni precedenti la scadenza
    del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima
    scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo
    restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti
    da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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  4. Ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento
    agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il
    tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al
    tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima
    comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all’articolo 4, comma 2, le verifiche sono
    effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto
    dalla singola impresa.
  5. L’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento
    di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del progetto, sulla base delle attività
    effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a seguito delle verifiche del
    Ministero sulle rendicontazioni di spesa.
  6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono
    cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano
    come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
    europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di
    aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n.
    1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti “de minimis”), pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Procedura di accesso

Art. 7.
(Procedura di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni)

  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura
    valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’articolo 5 del decreto legislativo
    31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con
    successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il
    medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la
    domanda di agevolazioni e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria
    da parte del Ministero, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività
    e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori
    elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo. Il predetto provvedimento
    definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di
    valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità..
  3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell’ambito del
    presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa,
    un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione di cui al Capo II ovvero
    un progetto di investimenti di cui al Capo III.
  4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti
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    beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il
    Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle
    imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle
    risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate
    sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve
    di cui all’articolo 3, comma 3.
  5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la
    regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità
    previste dal presente decreto e procede all’istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei
    criteri di valutazione indicati nel provvedimento di cui al comma 2.. Le attività istruttorie sono svolte
    dal Ministero entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo
    restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione
    dei progetti, il Ministero verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente,
    nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
  6. Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero
    procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
    del regolamento 31 maggio 2017 n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di
    concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli
    obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-
  7. Per i progetti congiunti di cui all’articolo 4, comma 2, la registrazione dell’aiuto viene effettuata
    con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei
    partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un
    punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con il successivo provvedimento
    direttoriale di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei
    requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi
    all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
    successive modificazioni e integrazioni.

Tolte queste caratterizzazioni del bando A SPORTELLO, nessun CLICK DAY, la norma e le procedure non risultano dissimili da altri bandi, quindi in estrema sintesi le IMPRESE che svolgono queste attivita’ ( riferimenti ATECO 2007 )

e che hanno intenzione di investire in questi ambiti :

possono inviare l’istanza per importi compresi tra 50.000 e 500.000 euro , ricordando inoltre che il Credito esistono alcune CUMULABILITA’ , per il momento presunte , ad esempio con il Credito d’Imposta per gli investimento nel Mezzogiorno ( il c.d. CIM ) pari al 45 %.

Restiamo in attesa di notizie da parte del MISE e della piattaforma per l’invio delle ISTANZE.

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