Utilizzo della PEC, solo per chi e’ AVANTI!(e non vuole sanzioni)
#digitalfirst
Destinatari : Tutte le PP.AA.
A chi e’ adatto : a chi vuole arrivare pronto alle modifiche del CAD e del TUDA
A chi non e’ adatto : a chi poi preferisce lamentarsi di tutte le scadenze che si saranno il 08/06/2021
Per non vivere BRUSCAMENTE il CAD consiglio alle PP.AA. di iniziare a considerare l’implementazione piu’ adatta possibili alle anagrafiche dei cittadini, l’aggiunta della PEC ( piu’ correttamente del domicilio digitale).
Sara’ indispensabile, soprattutto per i COMUNI al fine di gestire in maniera totale e completa l’ANPR.
Si tratta di anticiparsi di qualche mese ( 28/02) , o forse di essere in ritardo di qualche decennio, bah!
Vediamo un poco le norme.
«Art. 3 d.lgs 82/05 .Diritto all’uso delle tecnologie 1. Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell’esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”
Art. 65 d.lgs 82/05
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), ((la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;));
((b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;))
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c-bis) ((ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.)) ((In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter.)) Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario
Tutto questo vale per i cittadini e per le imprese (esistono norme particolari all’interno del CAD) e ricordo che accanto agli elenchi noti del CAD :
- 6 bis CAD elenco domicili delle imprese e dei professionisti (INIPEC)
- 6 ter CAD elenco domicili delle PP.AA. (IndicePA)
esiste anche il 6 quater del CAD che riporto
Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti)) e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi ((, elenchi o registri)) professionali o nel registro delle imprese). 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti)) e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione ((nell'indice di cui all'articolo 6-bis)), nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione ((del presente Indice)) sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. ((E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.)) 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali ((delle persone fisiche)) contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR. Novellato dal Dl 76/2020 che raccogliera' oltre ai domicili dei cittadini (obiettivo originario) anche i domicili di coloro che operano professionalmente e non sono ascrivibili in ordini professionali. Ovviamente resta salvo il principio di norma contemplato dall'art.47 del codice civile.
Vi lascio un modello per la gestione delle istanze in formato odt/docx/pdf
Per chi desidera approfondire lascio un vecchio POST
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
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