Utilizzo della PEC, solo per chi e’ AVANTI!(e non vuole sanzioni)

#digitalfirst

Destinatari : Tutte le PP.AA.
A chi e’ adatto : a chi vuole arrivare pronto alle modifiche del CAD e del TUDA
A chi non e’ adatto : a chi poi preferisce lamentarsi di tutte le scadenze che si saranno il 08/06/2021

Per non vivere BRUSCAMENTE il CAD consiglio alle PP.AA. di iniziare a considerare l’implementazione piu’ adatta possibili alle anagrafiche dei cittadini, l’aggiunta della PEC ( piu’ correttamente del domicilio digitale).

Sara’ indispensabile, soprattutto per i COMUNI al fine di gestire in maniera totale e completa l’ANPR.

Si tratta di anticiparsi di qualche mese ( 28/02) , o forse di essere in ritardo di qualche decennio, bah!

Vediamo un poco le norme.

«Art. 3 d.lgs 82/05 .Diritto all’uso delle tecnologie 1. Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell’esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”

Art. 65 d.lgs 82/05

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica


1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;

b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), ((la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;));

((b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;))

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

c-bis) ((ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.)) ((In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter.)) Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario

Tutto questo vale per i cittadini e per le imprese (esistono norme particolari all’interno del CAD) e ricordo che accanto agli elenchi noti del CAD :

  • 6 bis CAD elenco domicili delle imprese e dei professionisti (INIPEC)
  • 6 ter CAD elenco domicili delle PP.AA. (IndicePA)

esiste anche il 6 quater del CAD che riporto

Art. 6-quater 
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei
professionisti)) e degli altri enti di diritto  privato,  non  tenuti
all'iscrizione in albi ((, elenchi o registri)) professionali  o  nel
                      registro delle imprese). 
 
  1. E' istituito il pubblico  elenco  dei  domicili  digitali  delle
persone fisiche ((,  dei  professionisti))  e  degli  altri  enti  di
diritto  privato  non  tenuti  all'iscrizione  ((nell'indice  di  cui
all'articolo 6-bis)), nel quale sono indicati i  domicili  eletti  ai
sensi  dell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  La  realizzazione  e  la
gestione ((del presente  Indice))  sono  affidate  all'AgID,  che  vi
provvede avvalendosi delle strutture  informatiche  delle  Camere  di
commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. ((E' fatta salva la facolta' del professionista, non  iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo  6-bis,
di  eleggere  presso  il  presente  Indice  un   domicilio   digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.)) 
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed  elenchi  il  domicilio
digitale e' l'indirizzo  inserito  nell'elenco  di  cui  all'articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi
dell'articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell'inserimento  dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  rende  disponibili  all'AgID,  tramite   servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia'
contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 
  3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede
al trasferimento dei  domicili  digitali  ((delle  persone  fisiche))
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR. 
Novellato dal Dl 76/2020 che raccogliera' oltre ai domicili dei cittadini (obiettivo originario) anche i domicili di coloro che operano professionalmente e non sono ascrivibili in ordini professionali.

Ovviamente resta salvo il principio di norma contemplato dall'art.47 del codice civile.
Vi lascio un modello per la gestione delle istanze in formato odt/docx/pdf
 




Per chi desidera approfondire  lascio un vecchio POST
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