I documenti amm. informatici p.III. La memoria degli archivi. basedati.gov.it e MMS.
Non dimentichiamoci mai del passato, nell’amministrazione digitale la memoria è importante, quindi occorre aggiornare il catalogo dei DB utilizzati dagli applicativi della PA e poi rivedere le MMS della circolare 2/2017dell’AGID (ricordo che nel PTIPC per il 2022 è prevista una nuova versione).
Diamo una rilettura dei primi due post sul FOCUS dei documenti amministrativi informatici per poi continuare prima con la teoria e poi con la tecnica.
Riprendiamo il discorso delle MMS (esplicitamente previste nel capitolo 3 delle LL.GG. sulla formazione e conservazione dei documenti) e la catalogazione delle basi dati.
Quest’ultimo adempimento per la prima volta è stato previsto dall’articolo 24 quater del DL 90/14
Art. 24-quater (( (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).)) ((1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.))
POI è stato richiamata dall’articolo 2 del DL 76/20 e non è mai , dico MAI, scomparso dall’articolo 50 del CAD
Art. 50 Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida. 2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato. ((3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.))
Approfondiamo ora l’invio delle basi dati all’AGID con questa semplice procedura
Per prima cosa puntiamo su dati.gov.it
Poi selezioniamo Dati e subito dopo Basi di dati
In questo modo il risultato sarà una finestra di scelta , possiamo inserire le credenziali oppure registrarci, vi lascio subito il manuale di registrazione.
Ora occorre andare nel proprio profilo…
e cliccare su I miei dataset per poi cliccare su Aggiungi Dataset
Ci vediamo prossimamente per caricare qualche DATASET, a presto, Vincenzo.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
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