DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021. SANZIONI FINO A 100.000 PER IL DIGITALE. Agg. Pubblicato il DL 77/2021
Il DL Semplificazioni 2021 cambia il CAD, lo trasforma da norma imperfetta a perfetta inserendo le sanzioni per le PP.AA. che dopo essere state sollecitate non adempiono alla TRANSIZIONE AL DIGITALE.
Quindi quest’anno oltre al Manuale di Gestione Documentale (da attuare entro il 02/01/2022) dobbiamo iniziare ad utilizzare tutti gli strumenti del D.Lgs 82/05.
Vuoi vedere che tra COVID-19 e sanzioni riusciamo in due anni ad attuare tutto quanto abbiamo lasciato in sospeso dal 2005 ?
Le modifiche del DL SEMPLIFICAZIONI del 2021 – salvo correzioni dell’ultimo momento- mirano a risolvere il problema dell’inerzia della PP.AA. attraverso sistemi sanzionatori ma soprattutto a semplificare ulteriormente l’utilizzo degli strumenti a servizio del cittadino :
L’articolo 38 del DL introduce l’articolo 64 ter al CAD , SISTEMA di GESTIONE DELLE DELEGHE, un sistema per permettere a chi non possiede i sistemi di autentificazione (SPID,CNS ,CIE) di delegare un terzo per le istanze
Lo stesso articolo aggiunge un pezzetto importantissimo alla PIATTAFORMA UNICA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE aggiundo il comma 5 bis all’articolo 26 del DL 76/20
5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e' inviato con modalita' telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 15 5-bis.Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’articolo 39 del DL, facendo perno sui servizi dei domicili digitali (6 bis, 6 ter e 6 quater) ed anche sull’ANPR, prova a razionalizzare tutto l’impianto dell’articolo 50 ter del CAD – Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
L’articolo 41 del DL introduce il nuovo 18 bis del CAD intitolato – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI di TRANSIZIONE DIGITALE , l’articolo prevede le sanzioni da 10000 a 100000 euro in capo alla P.A. inadempiente.
Novità anche sul codice dei contratti pubblici.
Trasparenza e pubblicità degli appalti
Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione tecnica adeguata.
Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.
iniziamo la transizione insieme.
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VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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