GESTIONE DEI GREEN PASS NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (PER IL MOMENTO)-COVID 19 –

Inizio anno scolastico con il BOTTO!!!! non nel senso buono ovviamente.

Al Dl 52/2021 è stato aggiunto in forza del DL 111/2021 l’articolo 9 ter che recita

“ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2

Ovviamente nascono alcune perplessità e non pochi problemi operativi, anche dal punto di vista del GDPR., come sempre abbiamo due strade :

  • Lamentarci
  • Operare

Il punto uno lo trascurerei per andare a vedere come gestire il tutto.

Per essere pignoli la semplice nomina ad incaricato (od autorizzato) per la gestione delle rilevazioni COVID 19 non basta in quanto la norma ( articolo 13 del DPCM 17-06-2021) sancisce che a fare i controlli siano :

 Art. 13 
 
            Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
               emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 
 
  1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando esclusivamente  l'applicazione  mobile  descritta  nell'allegato   B, paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di  conoscere  le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 
    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'cdi intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  incpubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.   3,  comma  8,cdella legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro delegati; 
    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati. 
  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d),  e)  ed  f)  del
comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica. 

La norma appena riportata nel caso delle fattispecie c),d),e),f prevede una delega con istruzioni per demandare i controlli, casistica non prevista per le voci a) e b).

In realtà i collaboratori scolastici ( saranno loro nella maggior parte dei casi a fare i controlli) sono equiparati a pubblico ufficiale già dal lontano nel 2011 ( Corte d’Appello Perugia, 29/07/2011 ) quando non svolgono funzioni materiali ma si occupano di vigilanza, quindi non occorre una delega ma solo lettera d’incarico con istruzioni e formazione.

GLI STRUMENTI.

L’unico strumento per la verifica ei certificati è l’app VerificaC19 ad scaricare sugli store , vi lascio gli indirizzi

PER ANDROID VerificaC19 – App su Google Play

PER IPHONE ‎VerificaC19 su App Store (apple.com)

Consiglio vivamente, da DPO lo impongo, di scaricare l’app solo su dispositivi di proprietà dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA per evitare le complicazioni derivanti dal BYOD (articolo 12 del D.lgs 82/05).

Restando in ambito CAD faccio notare che è la prima volta che nelle SCUOLA si applica in maniera ordinaria l’articolo 23, controllo di certificati remoti.

Vi allego una informativa ex articolo 13 GENERALIZZATA , a partire dal giorno 19 Agosto la dott.ssa carotenuto elaborerà per ogni cliente ISA i seguenti documenti :

  • informativa
  • aggiornamento del registro
  • lettera di nomina con istruzioni operative
  • analisi dei rischi

Per la formazione fate riferimento alla seguente pagina ed alle FAQ in essa contenute

Informazioni per gli operatori – Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it)

Questo invece un piccolo video sull’utilizzo dell’app

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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