DURC, AUTOCERTIFICAZIONE.
Ancora mi pervengono notizie di Revisori dei conti che non accettano l’autocertificazione del DURC.
Assecondarli significa non rispettare un diritto delle imprese, è infatti importantissimo considerare la possibilità dell’autocertificazione non come un nostro minore onere od un nostro obbligo, ma un diritto introdotto dall’articolo 4 comma 14 bis della L. 106/11 per le imprese ( a patto che ci siano le condizioni, cioè importi fino a 20000 € e non lavori ma solo forniture di beni e servizi) .
La cosa buffa è che i revisori per avvalorare la loro tesi utilizzano la circolare prot .INAIL.60010.26/01/2012.0000573 , ma è proprio questa circolare che ricorda la èpssoboòità di deroga all’autocertificazione nei casi previsti dal legislatore.
Vi allego la circolare con evidenziata la parte che ci riguarda e chi vi tutela ed anche un’ultimo chiarimento ( del 01-06-2012 ) del MLPS che ribadisce la possibilità di accettare l’autodichiarazione ( vedi pagina 4 )
INAIL_INPS_nota_n_573_del_26_01_2012___DURC_non_autocertificabilit___Casi_residuali2unlocked.pdf
20120601_Circ_12.pdf
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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