Le cause di esclusione nel nuovo codice dei contratti pubblici.
I requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure sono elencati negli articoli 94-98 del D.Lgs 36/23.
Il nuovo codice, a differenza del 50 prevede due tipi di esclusone :
- automatica, articolo 94
- non automatica, articolo 95
Tutto il primo comma dell’articolo 94 ricalca l’articolo 80 del D.Lgs 50/16, mentre il secondo comma richiama l’esclusione derivante dalla 159/11 (ANTIMAFIE, vedi art 67).
Grande novità è il terzo comma del 94, l’elenco esplicito dei soggetti destinatari dei provvedimenti, sono :
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.Una novità non da poco è l’espressa previsione dei reati amministrativi (c.d. penali d’impresa) ed anche quella dell’amministratore di fatto (rispettivamente quindi D.gs 231/01 e 231/07).
Per quanto riguarda l’esclusione non automatica invece si applica direttamente l’articolo 95, di facile lettura che inoltre ricalca fedelmente nei principi la L.G. ANAC n.6, in estrema sintesi le cause di esclusione non automatiche sono le stesse dell’articolo 94 ma meno gravi.
Una particolarità, invero ritengo un errore che verrà colmato a breve con il correttivo, è il contenuto dell’articolo 96 comma 6, lo riporto
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, puo' fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilita'. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non e' escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorita' investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravita' e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonche' la tempestivita' della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
La parte evidenziata del sesto comma dell’articolo 96 dice l’esatto opposto dell’articolo 94….non è l’unico “errore” del codice….in attesa del correttivo applicheremo sempre i principi della L.G. n.6 ANAC.
A presto
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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