SANTA BARBARA -WHISTLEBLOWING, TRA POCO SI INIZIA VERAMENTE!
L’importante è salvare la gente, i colleghi che diventano amici.
Storicamente il WHISTLEBLOWER nasce nelle miniere, al primo sospetto di fuga di GAS chiunque DOVEVA fischiare per permettere a tutti di mettersi in salvo.
Il soffio nel fischietto di uno per salvare tutti.
Cosi anche la modifica all’articolo 54 bis del D.lgs 165/01, la direttiva 2019/1937 e la L. 190/12 che finalmente nel D.lgs 24/23 trovano applicazione, un segnalatore di illeciti deve fischiare e salvare la società.
cercando di essere operativi analizziamo gli istituti giuridici (e tecnici) della norma.
L’articolo 1 individua il campo di applicazione, PP.AA ed aziende private. Chi mi segue da tempo ricorderà le mia analisi sulla L. 190/12, molto simile al d.Lgs 231/01 (responsabilità da reato per le CORPORATE).
Vediamo insieme anche le figure in gioco :
- SEGNALANTE: ovviamente non solo i dipendenti ma anche chi per motivi professionali ha contatti con PP.AA ed Aziende, i fornitori, gli appaltatori, il CDA, gli azionisti, etc etc , ricordate “il minatore fischia e salva tutti”
- FAMILIARI e COLLEGHI del segnalatore
- FACILITATORI : coloro che assistono il whistleblowing nel processo di segnalazione
- CUSTODE DELLE IDENTITA’ : soggetto individuato dall’amministrazione che consente l’accesso dal RPCT all’identità del segnalante
- RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
- ISTRUTTORE: un supporto al RPCT.
ed i canali di segnalazione :
- CANALE INTERNO
- CANALE ESTERNO
- DIVULGAZIONE PUBBLICA
CANALE INTERNO (articolo 4 D.lgs 24/23)
Art. 4 Canali di segnalazione interna 1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identita' della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonche' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. 2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita' informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. 4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. 6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. con la relativa procedura (articolo 5) Art. 5 Gestione del canale di segnalazione interna 1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali e' affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attivita': a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonche' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito. CANALE ESTERNO (articolo 6 D.lgs 24/23) Art. 6 Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna 1. La persona segnalante puo' effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non e' prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non e' conforme a quanto previsto dall'articolo 4; b) la persona segnalante ha gia' effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. DIVULGAZIONE PUBBLICA (articolo 15 D.lgs 24/23) Art. 15 Divulgazioni pubbliche 1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 7 e non e' stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. ADEMPIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI. - Modifica del REGISTRO dell'articolo 30 del Reg. 2016/679 aggiungendo il TRATTAMENTO WHISTLEBLOWING - NOMINA ex articolo 29 GDPR per il personale dell'ufficio che gestisce la segnalazione - RPTC ed ISTRUTTORE nomina ex articolo 29 - Nomina ex articolo 28 del fornitore del sistema se interno - Disciplina ex articolo 26 in caso di piattaforma condivisa (possibile per enti di piccole dimensioni) - Informativa ex articoli 13 e 14 - esclusione dei LOG dati conservati - disciplina conservazione ex articolo 14 del d.lgs 24/23 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. - Procedura di esclusione dall'accesso documentale ex articolo 22 L. 241/90 - Procedure di esclusione dall'accesso non documentale ex articolo 5 D.lgs 33/13 - qualificazione del fornitore ex Determinazione 220/2020 con matrice RACI - qualificazione del fornitore ACN E' evidente quindi che la squadra al completo sarà costituita da : - RPTC (ed eventuale team) - RTD - DPO SCADENZA PER LA PIATTAFORMA : 15 Luglio 2023. Il servizio WHISTLEBLOWING può essere acquistato ad Euro 2000,00 oltre iva (sconti per chi ha già altri servizi attivati) con tutti gli adempimenti GDPR e 190/12 COLLEGATI al modulo d'ordine
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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