BDNCP, la prima vera novità del NUOVO CODICE dei CONTRATTI
Sono cresciuto nella speranza di vederla, pochi mesi e nascerà.
Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non gia' accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilita'. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. 5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a societa' in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione e' realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' dei dati, l'ANAC effettua una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 8. L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.Questa norma rientra nell’ecosistema che entrerà in vigore il 1 GENNAIO 2024 ed è stata disciplinata dalla DELIBERA ANAC 261 del 2022, immaginiamo come sarà la piattaforma.
Il Par 2 della delibera 261 disciplina LE COMPONENTI(sezioni) della BDNCP, al punto 2.1 c’è l’elenco :
La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:
a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ART 3——-GIA’ NOTA
b) Piattaforma contratti pubblici (PCP) ART 4 …..IL VERO HUB di TUTTE LE PROCEDURE
c) Piattaforma per la pubblicità legale degli atti ARTICOLO 5——-DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ LEGARE per i TRANFRONTALIERI ed sopra-soglia
d) Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)ARTICOLO 6 —GIA’ NOTO ma con implementazioni MIGLIORI
e) Casellario Informatico ARTICOLO 9——-APPENDICE del FVOE
f) Anagrafe degli operatori economici ARTICOLO 7 , nuova iscrizione degli OE sulla BDNCP
VEDIAMO ORA cosa le SA devono comunicare alla BDNCP, ARTICOLO 10.
a) programmazione
1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture
b) progettazione e pubblicazione
1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici
c) affidamento
1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti
d) esecuzione
1. La stipula e l’avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell’esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale
….e ricordatevi di adeguare sempre il modello di redazione con l’articolo 23 ter comma 5 bis del CAD.
PER FARE CHIAREZZA sulla delibera 262 invece vi lascio solo gli allegati dell’esclusione automatica e dell’esclusione non automatica (articoli 94 e 95)
Ci vediamo sul web od in giro per l’ITALIA per i seminari sul territorio.
Se qualcuno volesse organizzare eventi nel proprio ente mi contatti.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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