Art 3 L. 136/2010

Come già accennato è entrato in vigore l’art 3 della L. 136/2010 (Strumenti contro le mafie) .

Le modifiche derivanti da circolari  interpretative (invero veloci v Circ Min Interno 1300)  sono state blande, in particolare le novità si applicano ai soli contratti stipulati a partire dal 07/09/2010.

Vediamo l’ambito di applicazione :

– Le nuove disposizioni si applicano a prescindere dagli importi e dalle modalita’ di acquisizione, l’elemento incisivo è la Pubblica Amministrazione parte contraente.

Le novità introdotte sono :

* Richiesta del CUP (vedremo come fare) per ogni appalto (beni e servizi) e comunicazione del CUP alla parte privata del contratto (appaltatore di beni e/o servizi)

* Comunicazione da parte dell’appaltatore alla stazione appaltante di un numero di conto corrente dedicato ai negozi giuridici con le PA.

 

 Tutte le movimentazioni riferibili al contratto , sia attive che passive, saranno pagate solo ed esclusivamente con bonifico bancario dove sarà evidenziato il CUP richiesto dalla stazione appaltante e comunicato da questa a tutti i soggetti della filiera interessata (appaltatori e subappaltatori)

Il comma 3 dell’art 3, indica le deroghe al pagamento tracciato con bonifico:

I pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e
istituzionali, nonche’ quelli in favore di  gestori  e  fornitori  di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,  possono  essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le  spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative  agli
interventi di cui al  comma  1,  possono  essere  utilizzati  sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

 

La stazione appaltante ha l’obbligo di inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa per tutelarsi dalla mancanza di conto corrente dedicato da parte dell’appaltatore .

L’appaltatore che invece si rende conto dell’inadempienza della stazione appaltante deve chiedere la novazione contrattuale nella parte dell’obbligo dell’art 3 136/10 o dare denuncia alla Prefettura, inoltre ai sensi del comma 7 comunica nominativo (o ragione sociale ) e codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto corrente accesso e vincolato :

7. I soggetti economici di cui al comma 1  comunicano  alla  stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di
cui al medesimo comma 1 entro sette  giorni  dalla  loro  accensione,
nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e  il  codice  fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.

 

Schematizzando, la stazione appaltante dovrà per ogni acquisizione di beni o servizi:

– CHIEDERE UNA UTENZA CUP COME REFERENTE CUP (OCCORE INCARICO SPECIFICO PROTOCOLLATO)

click qui

– CHIEDERE IL CUP VERO E PROPRIO

click qui

COMUNICARE IL CUP AGLI APPALTATORI, AI SUBAPPALTATORI.

DELLE COMUNICAZIONI CHE DEVONO FARE GLI AGENTI ECONOMICI PROVATI AI LORO FORNITORI,DIPENDENTI,CONSULENTI, NONCHE’ DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ A LORO CARICO NON DEVE INTERESSARCI PIU’ DI TANTO.

VISTA L’IMPORTANZA DELLA NORMA SI CHIEDE DI ORGANIZZARE GIORNATE DI STUDIO SUL TERRITORIO ENTRO 15 GG.

SI PRESUME CHE LE SEDI DEGLI INCONTRI SARANNO IN FUNZIONE DELLE RETI SCOLASTICHE COSTITUITE.

 

 

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