Riproposto La verifica semplificata nei limiti dei 40.000 euro

Le semplificazioni prima scaglionate dalle LLGG 4 ANAC sui controlli dei requisiti partecipativi dichiarati ora sono ancora più snelli in forza dei principi contenuti negli articoli 1 e 2 del Dlgs 36/23.

La disciplina derogatoria ai controlli è contenuta nell’articolo 52 del codice, che riporto

Controllo sul possesso dei requisiti. 
1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalita’ predeterminate ogni anno. 
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Come evidente nel solo articolo 52 vi sono disciplina ed aspetto sanzionatorio, vale la pena regolamentarlo anche in forza dell’articolo 7 della L. 241/90.

IL RUP indi potrebbe benissimo saltare il controllo puntuale (entro i 40.000) ed eseguire un controllo a campione, magari aiutandosi con la compilazione del DGUE da compilare nelle more dell’entrata in vigore degli articoli 19-38 con la piattaforma espd

Un approfondimento sulle cause di esclusione automatiche e non automatiche potete trovarlo qui

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