Controlli antimafia gare di appalto

« Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi:

navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione,

e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.

E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo,come lacrime nella pioggia.
È tempo di morire.

 

Io ho anche visto rallentare le procedure di gara e di aggiudicazione ( si sono due procedure diverse , e non le uniche) con complicazioni assurde.

Sapete come si definisce l’illecito nella PA ?  Qualsiasi atto non contemplato dalle procedure ( cit. A.Falzea).

Fare controlli in più, non utilizzare procedure snelle,  non è prova di maggior vigilanza, è solo sintomo di inefficenza della macchina pubblica ( articolo 97 Costituzione bella e sacra)


In ogni caso viste le copiose richieste ricevute per i controlli antimafia ( che correttamente si chiamano comunicazione ed informazione e non sono sinonimi ) mi piace ricordare che nel 2010 coll’entrata in vigore della L. 136/10 ci fu delega legislativa poi attuata con il D.lgs 159/11 ( codice Antimafia) che disciplina i controlli sulle imprese.  L’articolo di riferimento ( collegato al vecchio 38 del 163/06 ed all’80 del 50/16) è il numero 83 che riporto. Come mia consuetudine non commento la norma, ma vi rendo lo strumento per agire.

Basta con improvvisazioni e con le SUPERCAZZOLE.

 

Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche’ i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non e’ comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita’ tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita’ nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita’ agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche’ a favore di chi esercita attivita’ artigiana in forma di impresa individuale e attivita’ di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

 

Non rallentate il vostro e l’altrui lavoro con cose inutili.

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