RELAZIONE ANTICORRUZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Tutte le pubbliche amministrazioni obbligate a redigere il PNPC ai sensi dell’articolo 1 co.5 della L. 190/12  devono entro il 16 gennaio ( anche quest’anno ci è stata la proroga) la sceda di rilevazione predisposta dall’ANAC.

 

SI ricorda però che alcune PA sono esonerate ( a mio parere ingiustamente ) dalla redazione del PIANO e tra queste vi sone le ISTITUZIONI SCOLASTICHE, tanto è vero che il RPC è accentrato nella figura apicale dell’USR, cfr PNA 2016 delibera 831 del 03/08/2016 pagina 64 par 1 che riporto in stralcio

 

1. Precisazioni in merito al RPCT e ai contenuti dei PTPC in relazione al d.lgs. 97/2016

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012 relativamente all’unicità della figura del RPC e del RT, le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale. In attuazione delle nuove disposizioni normative, si ribadisce, come già indicato nella parte generale del presente PNA al § 5.2. lett. a), che è necessaria la formalizzazione, con apposito atto dell’organo di indirizzo, dell’attribuzione agli attuali RPC anche della responsabilità sulla trasparenza, con l’indicazione della relativa decorrenza.

Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all’interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda i PTPC, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, salvo eventuali modifiche anticipate proposte dal RPCT, i PTPC regionali dovranno contenere l’apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall’art. 10, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016.

 

Visto quanto sopra è evidente che la scheda riferita all’articolo 1 comma 14 della L. 190/12 deve essere compilata solo dal Direttore dell’USR che ha certamente fatto risk assessment, risk management, gap analysis .

A fortiori ratione se nell’anagrafica dei dati detenuti dall’ANAC non compare il nominativa ed il codice fiscale del RPC qualsiasi rilevazione darebbe un errore nel confronto degli archivi dell’ANAC.

del8312016detPNA.pdf

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