MEPA
Riporto un articolo pubblicato qualche settimana fa sull’obbligo del MEPA per gli importi superiori ai mille EURO, ricordando solo che il D.Lgs 56/17 in vigore dal 20/05/2017 ha modificato ( in meglio ) la disciplina del MEPA, seguiranno FOCUS.
Visto che negli ultimi giorni ho avuto per diverse volte posto lo stesso quesito voglio fare un poco di chiarezza, invitando, come sempre in modo sgarbato , che mi si addice , a leggere le norme in maniera oggettiva ed olistica.
Il MEPA non è obbligatorio per le istituzioni scolastiche , non lo è dal 2007, gli iscritti non sono salvi dai controlli di rito, e la procedura comporta ulteriori adempimenti, appresso l’analisi.
Il tutto nasce da un equivoco ( che in campo giuridico non può e non deve esistere),infatti la stabilità per il 2016, L. 208/2015 all’articolo 1 comma 502 permette a tutte le PA obbligate dal comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006 di aderire al MEPA facoltativamente per gli importi fino a 1000 €.
riporto in stralcio ,
502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti ...
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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