Breve Panoramica sulla Direttiva 2015/849

Il provvedimento in analisi sostituisce per i soggetti destinatari dell’applicazione il concetto di adeguata verifica, trasportandolo da un’analisi stock ad un processo dinamico.

L’articolo 11 individua tre gruppi di operazioni che fanno nascere l’obbligo di adeguata verifica :

1) accensione di un rapporto d’affari / professionale

2) operazioni individuate preventivamente da un punto di vista qualitativo e/o quantitativo

3) operazioni nelle quali vi siano indici di particolare sospetto / gravità

Eccezioni del momento dell’adeguata verifica sono richiamate all’articolo 14.

L’accertamenro dell’identita del cliente o del titolare effettivo della situazione giuridica di norma deve avvenire prima che il rapporto professionale / di affari sia instaurato o l’operazione eseguita.

Qualora ci siano evidenze di bassa rischiosità l’accertamento potrà essere eseguito anche dopo l’instaurazione di un rapporto professionale.

L’elenco di cause e situazioni che fanno “presumere” un basso rischio sono elencate all’articolo 16, che rimanda all’allegato II della Direttiva 2015/849.

Contrapposto all’articolo 16 c’è il 18 che rimanda invece all’allegato III della IV Direttiva per la verifica c.d. rafforzata.

Quando un operatore viene a conoscenza, sospetta o solitamente dubita che i fondi finanziari analizzati in ottemperanza del mandato professionale, ha l’obbligo di segnalazione . E’ importante evidenziare che il quantum del fondo sospetto è irrilevante, non esiste un intervallo verso il basso a partire dal quale c’è l’obbligo di adoperarsi per la segnalazione. Articolo 33.

Alcune categorie di operatori, possono godere del c.d. legal privilege , sancito dall’articolo 34 . Con questa agevolazione il segnalante viene scudato dall’albo di afferenza .

L’articolo 40, non differisce nei contenuti della III direttiva per quanto concerne la conervazione dei dati fatta dal seganalante.

In particolare occorre conservare :

– copia dei documenti o analitici riferimenti agli stessi richiesti per l’adeguata verifica per cinque anni successivi alla cessazione del rapporto professionale o decorrenti dalla data dell’episodico affare

– scritture di contabilità , brogliacci, note per lo stesso periodo del precedente punto.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento