Niente esclusioni con violazione né grave né definitiva.

Analizziamo il parere di precontenzioso ANAC 234/2024-

L’Anac applica alla lettera il comma 6 dell’articolo 94 (CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA)

 inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Ci viene in aiuto anche l’allegato II.10, richiamato nello stesso articolo 94 al comma 6 che ci ricorda all’articolo 3 che esistono due somme di riferimento per l’esclusione “AUTOMATICA” :

  • la violazione deve essere superiore superiore al 10% del valore dell’appalto
  • la soglia minima è di euro 35000

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