ABUSO DEL CONSENSO E PROBLEMATICHE.

Provo a fare un’analisi sull’abuso del consenso, analisi forse grottesca, certamente semi-seria .

Ancora c’è in giro un abuso di richieste di consenso, abuso che in parte capisco pur non condividendo, è un modo semplice per dire ” lavoro bene, seriamente, in maniera LECITA”.

In realtà nel porcesso bifasico della liceità del trattamento il consenso è solo uno degli elementi caratterizzanti, per semplicità riporto il sesto articolo del Reg.

1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b)

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c)

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d)

il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e)

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f)

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

Nella vita quotidiana ci troveremo sempre avanti, amggiormente, tutti gli altri casi di liceità dell’articolo 6 ( lettere b,c,d,e,f) .

Il simpatico problema che discende dall’abuso dell’articolo 6 par 1 lett a è il seguente, in funzione della legittamente al trattamento variano i diritti degli interessati.

Mi spiego meglio con un esempio :

Pubblica amministrazione, non saprei, servizi demografici di un Comune, ufficio S.C., oppure i registri dei nominativi di uno scolaretto alla scuola elementare ( la primaria per i più pignoli ), denuncio una nascita o l’iscrizione alla seconda elementare.

Qualche PA consegna il consenso da firmare, quindi rende lecito il trattamento ai sensi dell’articolo 6 par 1 lett a, passagio inutile in quanto la legittimazione deriva dalla lettera e .

Andiamo avanti, e leggiamo l’articolo 17, il diritto alla cancellazione, in particolare il par 1 lett b

l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

oppure il paragrafo 1 lett a dell’articolo 20

il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

E’ chiaro che far firmare il consenso fa nascere dei diritti che non possono essere poi rispettati da parte delle PA ( ma casi analoghi ci sono anche nel mondo privato ) , non posso chiedere allo SC di essere cancellato dagli elenchi dei nati o di vantare il diritto alla portabilità dei dati.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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