ACCESSO AGLI ATTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE. A VOLTE RITORNANO.

Si si!!!!! A volte ritornano!!!!

Siamo nuovamente alle prese con una richiesta di accesso civico (questo perché altre volte nonostante i pareri semplici avete preferito le cose complicate).

Questa volta la richiesta è viziata (sembra strano ma nessuno ha notato la cosa)…

Comunque potete rispondere in modo ironico se volete, io lo farei, altrimenti cestinare, aspettare il potere sostitutivo (che con arguzia si svincolerà….), ma certamente la richiesta del parere al DPO od all’avvocatura dello Stato vi mette in difetto, l’unico competente a dare risposte in questo caso è il RPCT, già quindi abbiamo fatto segnare un punto a questo nuovo ISTANTE. IO ora mi diverto un po’…..

Spett.le WEBUP MARKETING ADV Srls, vista la Sua propensione alla collaborazione subito Le chiedo : “dove cavolo hai preso l’articolo 22 del DPR 184/06?”
ahhhhh!!!!!!!! volevi dire articolo 22 della L. 241/90? ok, allora rigetto l’istanza perché la motivazione per usi commerciali non è consentita dalla legge 241/90.

Qualora invece il Suo accesso si riferisse all’articolo 5 comma 2 del D.lgs 33/13 Chiediamo gentilmente di riproporre l’istanza correndola di:

  • Certificato ISO 27001 per il trattamento dei dati
  • Contratto ex articolo 26 o 28 del Reg. 2016/679 (scelga Lei la forma più adatta)
  • Vista inoltre la natura di dati particolari (articolo 9 del Reg. 2016/679) siamo costretti ad avvisare a mezzo raccomandata i controinteressati (articolo 5 bis comma 2 D.lgs 33/13), ovviamente di queste spese attendiamo il rimborso stimato in euro 5,50 cadauna
  • Inoltre l’imputazione delle informazioni tramite il link equivale a costo-copia disciplinato tanto dal D.Lgs 33/13 (articolo 5 comma 4) che dalla 241/90 , in particolare l’articolo 25 comma 1 chiede oltre al costo copia/imputazione, anche i diritti di ricerca.

Voglia quindi formulare preventivamente una richiesta di accesso impegnandosi anche all’esborso economico ……..

AHHHHH mi scusi dimenticavo……..sarebbe facile fare cassa così, prima di riscrivere la invitiamo a leggere la Sentenza del TAR 7326/2018, si discute proprio dell’inammissibilità di un accesso fatto senza senso, le anticipo che anche il CdS ha confermato il tutto.


Quella sopra è la risposta che darei io, in realtà già ho individuato qualche mio amico/lettore che mi seguirà, altrimenti:

  • Non rispondete
  • Rispondete rigettando per vizio citando il TAR 7326/18

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