Affidamento DIRETTO III PARTE- il CRE etc.

Un’altra complicazione che vedo INUTILE in molti affidamenti di SERVIZI e FORNITURE è l’iter di COLLAUDO.

Iniziamo a chiarire che nel codice dei contratti (non solo nel nuovo, è sempre stato così) la fornitura di beni e servizi non termina con il COLLAUDO ma con la VERIFICA DI CONFORMITA’.

Il fine è lo stesso, ricordiamolo : l’impegno contrattuale dell’appaltatore non termine con la consegna dei beni, dei lavori o dei servizi ma solo dopo quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 116.

 I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali

Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Saltiamo le parti dell’articolo 116 del D.lgs 36/2023 che non ci riguardano ed arriviamo al comma 5.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto.

C’è un richiamo importante ad un altro aspetto del codice purtroppo molto ignorato , la complessità di cui all’articolo 32 dell’ALLEGATO II.14 .

Inoltre la nomina del DEC è obbligatoria nel caso appena detto mentre la nomina del VERIFICATORE è facoltativa

…le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto.

ORA VEDIAMO la DIFFERENZA TRA

Certificato di verifica di conformità

Certificato di regolare esecuzione

Il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA‘ è quello che maggiormente viene confuso con il COLLAUDO, essendoci un soggetto terzo che viene erroneamente chiamato COLLAUDATORE. Ricordo che nell’ambito di fornitura di beni e servizi il COLLAUDO non è applicabile (INVERO ANCHE PER LAVORI DI IMPORTI BASSI).

vi riporto la norma (articolo 37 dell’allegato II.14)

Articolo 37. 
Certificato di verifica di conformità. 

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno: 
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
b) l’indicazione dell’esecutore; 
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; 
e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni; 
f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; 
g) il verbale del controllo definitivo; 
h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo; 
i) la certificazione di verifica di conformità. 
2. Resta ferma la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. 
3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. 
4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.
Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso. 
5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza. 
6. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall’esecutore, si procede a norma dell’articolo 27. 

Ho evidenziato in grassetto alcuni punti che CHIARISCONO che il RUP è estraneo a tutto il PROCESSO che genera la VERIFICA DI CONFORMITA’.

IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE), invece viene rilasciato dal RUP (o se nominato dal DEC) e non vede il coinvolgimento del VERIFICATORE (confuso con il COLLAUDATORE) o del soggetto esecutore (A differenza della VERIFICA DI CONFORMITA infatti non c’è il contraddittorio con quest’ultimo), vil lascio l’articolo 38 dell’allegato II.14.

Articolo 38. 
Certificato di regolare esecuzione. 

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP. 
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi: 
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
b) l’indicazione dell’esecutore; 
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 
f) la certificazione di regolare esecuzione. 
3. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all’articolo 36, comma 7. 
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. 
5. Il compenso spettante al direttore dell’esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 29.

vi lascio qualche modello

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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