Affidamento diretto puro e mediato.

Partiamo dalla definizione di affidamento diretto contenuta nell’allegato I.1 del D.lgs 36/23, soffermandoci alla lettera d)

d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di piu’ operatori economici, la scelta e’ operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

E’ evidente l’evoluzione dell’articolo 1c2 del DL 76/20 e 51 del DL 77/21, conviene richiamare anche i pareri MIT 757/20 ed 893/21 che allego per “…storica memoria”

Torna utile anche una lettura al parere 1530/2022 MIT

Inoltre occorre ora analizzare la norma delle FASI del nuovo codice degli degli appalti, in particolare il comma 2 dell’articolo 17,

2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale.

E’ evidente la differenza con il secondo comma dell’articolo 32 del VECCHIO CODICE (anche qui FASI).

Quindi anche in caso di interpello il RUP ha la massima discrezionalità nello scegliere chi invitare essendo il procedimento basato sulla celerità.

Però a questo punto occorre fare molta attenzione in assenza di giurisprudenza certa, quindi ricordarsi anche della CASSAZIONE 8/2022 (PAURA DELLA FIRMA) e della modifica all’articolo 353 CP e di conseguenza l’inapplicabilità dell’articolo 353 bis CP all’affidamento diretto ex articolo 50 c 1 lett a) e b) del D.lgs 36/23.

Mi spiego, qualora presi dalla mania di produrre “tanti documenti per dimostrare di essere TRASPARENTI, dimostrando la PAURA DELLA FIRMA in un affidamento “forzatamente mediato” si chiedessero in sede di indagini di mercato tante caratteristiche tecnico-amministrative agli OE, difficilmente si resterebbe nell’ambito dell’affidamento diretto creando nei fatti una negoziata , quindi in attesa di giurisprudenza occorre fare semplicemente una cosa “RISPETTARE LA LEGGE”.

Tornando alle FASI (articolo 17) e contestualizzandole nelle fattispecie dell’articolo 50 c. 1 lett a) e b) risulta inapplicabile la norma contenuta nei commi 3,4,5,6 del suddetto articolo.

A presto e non abbiate PAURA della FIRMA.

VINCENZO DE PRISCO e la CASSAZIONE.

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