Ancora sul D.Lgs 39/2014 , certificati e pedofilia.

Giusto per intenderci, chi ha ben attuato la legge 190/12 ( quella volgarmente identificata come anticorruzione) ha già da settembre scorso attuato una serie di procedure per “evitare l’accadimento di un illecito mappato nel procedsso di risk assessment”, stesso vale per chi applica il D.Lgs 231/01, ma in chiusura di articolo torneremo ad analizzare la più grossa novità del 39/14 che certamente non è quella dei certificati penali.

Per quanta riguarda  la richiesta del certificato del casellario, in applicazione di questa norma, ad oggi, non è possibile applicare l’autocertificazione “tout court”, per un motivo semplice e logico : l’onere non è a carico del lavoratore , ma del datore di lavoro, come chiaramente scritto nell’articolo 2 comma 1 del D.lgs 39/204 .

Una dichiarazione sostitutiva può essere accettata e valida solo nelle more del controllo, come chiaramenre consigliato dal Ministero della Giustizia nella nota di chiarimento n.2 al D.lgs 39/2014 che allego.

Che sia chiaro, questo ad oggi, primo giorno di applicazione della norma.

Per tornare alle problemtiche più squisitamente legate al risk assessment della 190 e del 231, è importante iomplementare una procedura all’interno del protocollo sicurezza per il controllo ex novo delle strumentazioni informatiche in quanto l’articolo 1 impone ( tramite sanzioni) l’utilizzo di una diligenza superiore alla media per evitare che siano software che rendano la navigazione in internet “anonima”

 

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