APPALTI, l’assenza della progettazione.
Sappiamo tutti che le fasi degli appalti sono :
PROGRAMMAZIONE
PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO
ESECUZIONE
La progettazione è ampiamente disciplinata per quanto riguarda i LAVORI, invece per i servizi e le forniture troviamo solo un laconico e vuoto richiamo all’articolo 41 comma 12 del D.lgs 36/2023
12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.
13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il((costo medio)) del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,
((tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,))delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il
((costo medio)) del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei
((prezzari aggiornati predisposti annualmente)) dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto,
((sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Chiaramente ci sono pochissime indicazioni sui documenti di progettazione, in parte colmati dal D.lgs 209/2024 che introduce l’articolo 4 bis all’allegato I.7
Articolo 4-bis.
((Progettazione di servizi e forniture))
1.
((La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice)).
Quali novità…….direi poche, ad aiutarci potrebbe essere qualche informazione del previgente codice, in particolare il 15° comma dell’articolo 23 che riporto per poi discuterne
Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
Analizzando il tutto è evidente che spingersi troppo nel CSA diviene utile solo per le procedure negoziate, ma tutto il resto delle informazioni sono proprio quelle richieste anche dalle PAD per staccare il CIG, oneri della sicurezza, componenti di lavori, servizi e beni, somme totali, somme eventuali .
Prossimamente ci sarà uno speciale per la stesura del CSA.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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