Codice dei contratti, semplificazione e semplificazione bis. Gertrude Stein e Francesco De Gregori.
Questo POST è dedicato ai miei ragazzi di AGENDA DIGITALE del CdL in Management Pubblico dell’Università Parthenope.
Proverò in questo post ad organizzare la norma dei contratti pubblici alla luce anche del DL 77/21. Chi fa il nostro lavoro è consapevole che quando esce qualche norma intitolata alla SEMPLIFICAZIONE in realtà per noi è una vera e propria COMPLICAZIONE, si semplifica infatti per gli utenti (cittadini ed imprese) ma il complesso sistema normativo impone lo spostamento di talune assurdità in capo alle PP.AA.
Vediamo un poco cosa succede con l’affidamento dei contratti pubblici dopo il 77/21 (senza dimenticarci del DL 76/20 ad oggi vigente).
Tutte le misure sono finalizzate a rendere più fluide le procedure collegate al PNRR, tanto è vero che.
IL PNRR introduce una serie di misure temporizzate ed altre a regime, giusto per capire la portata e l’interesse (EGOISTICO) del legislatore il Consiglio dei Ministri il 30 giugno ha approvato il dll per la riforma del D.lgs. 50/16.
LE DEROGHE A TEMPORIZZATE.
LA prima variazione riguarda il tempo in deroga per l’applicazione del codice dei contratti, questo passa dal 31/12/2021 (periodo introdotto dal DL 76/20) al 30706/2023 (art. 51 c.1 lett. a del DL 77/2021).
I limiti quantitativi dell’applicazione del regime derogatorio sono riportati nelle seguenti tabelle:
SERVIZI e FORNITURE
IMPORTO | PROCEDURA | CRITERIO |
fino a inferiore a 139.000 euro | affidamento diretto , anche tramite determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OE . Rispetto dei principi ex art. 30 del Codice. | si veda parere MIT 757/2020 |
da 139.000 euro fino alla soglia dell’articolo 35 | procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OE | OEPV oppure prezzo più basso, a scelta della SA, ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si applica solo il criterio dell’OEPV |
LAVORI
IMPORTO | PROCEDURA | CRITERIO |
fino a 150.000 euro | affidamento dir etto, anche tramite determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OE . Rispetto dei principi ex art. 30 del Codice. | si veda parere MIT 757/2020 |
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro | procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OE | OEPV oppure prezzo più basso, a scelta della SA, ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si applica solo il criterio dell’OEPV |
pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia europea | procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OE | OEPV oppure prezzo più basso, a scelta della SA, ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 95, comma 3, del Codice, per le quali si applica solo il criterio dell’OEPV |
Occorre prestare attenzione al PARERE del MIT n. 757/2021, poichè applicabile mutatis mutandis al DL 77/21, riporto appresso il suddetto
Ovviamente occorre tenere conto della ultrattività del DL 77/21 (art 51 c 1 lett a).
ALtra precisazione, pacifica ma che ritengo doverosa, è la possibilità(estrema) dell’applicazione del Codice dei contratti (… si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie…), ma questa OPZIONE deve essere ben motivata ai sensi dell’articolo 3 della L. 241/90 e non PUO’ derogare i tempi procedimentali propri del DL 76/20 e del DL 77/21.
Continuiamo questo breve post sull’analisi dei tempi procedimentali (la vera ossessione) tralasciando però il DL 76/20 e concentriamoci sui tempi del PNRR e PNC dell’articolo 50 del del DL 77/21
Significativo il sistema derogatori allo stand still period ed anche il criterio premiale dell’ultimo comma.
Per brevità riporto gli altri elementi delle deroghe temporali (fino al 30/06/2023) del combinato DL 76/20 e DL 77/21
- Sospensione per il sotto-soglia dell’istituto dell’articolo 93 del D.lgs 50/16
- Ultrattività dello sblocca cantieri per quanto riguarda l’albo dei commissari e l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in gara
LE MODIFICHE A REGIME
Come da esordio, ricordo che alcune modifiche non sono TEMPORIZZATE ma entrano a regime, ecco qualche esempio :
- Tempi della stipulazione entro 60 gg –DL 76/20–
- Clausole sociali –DL 76/20–
- NUOVO regime del subappalto (articolo 49 del DL 77/21)
UN DISCORSO A PARTE, riguarda invece il regime SPECIALE delle procedure di gara per gli investimenti finalizzati con fondi PNRR e PNC, art 50 DL 77/21.
Alcune peculiarità :
- inserimento negli atti di gara di previsioni volte a presidiare la pari opportunità, la parità di genere e generazionale o come «requisiti all’entrata» (cd «sbarramento») o come «criteri di valutazione» (art 47)
- nomina di un RUP « sui generis » che « valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto » (art 48)
- possibilità di utilizzare la procedura negoziata « nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea » (art 48)
- attivazione del potere sostitutivo ex art 2 comma 9 bis L 241 1990 in caso di mancato rispetto dei termini relativi all’ esecuzione del contratto (art 50)
- premio di accelerazione in caso di consegna dei lavori in anticipo (art 50)
Per terminare è importante ricordare che l’ultrattività del DL 77/21 sul DL 76/20 si applica all’articolo 21 di quest’ultimo, riporto un vecchio POST ( ricordatevi però il nuovo termine!!!)
Consiglio inoltre una guida veloce ai controlli della deliberazione 636/2019 ANAC ( a breve le nuove LL.GG. 4 ANAC, ora in consultazione).
In conclusione visti i DL c.d. semplificazione, il Parere MIT 757/2020, il parere CdS 445/2019 sembra che finalmente sia stata raggiunta la portata dell’affidamento diretto, non posso non menzionare Gertrude Stein ( una rosà è una rosa è una rosa ) come per dire che un affidamento diretto è un affidamento diretto . Grazie anche a De Gregori per la sua “Ragazza del ’95”. Approfondimento di un vecchio post
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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