Controlli antimafia gare di appalto

« Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi:

navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione,

e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.

E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo,come lacrime nella pioggia.
È tempo di morire.

 

Io ho anche visto rallentare le procedure di gara e di aggiudicazione ( si sono due procedure diverse , e non le uniche) con complicazioni assurde.

Sapete come si definisce l’illecito nella PA ?  Qualsiasi atto non contemplato dalle procedure ( cit. A.Falzea).

Fare controlli in più, non utilizzare procedure snelle,  non è prova di maggior vigilanza, è solo sintomo di inefficenza della macchina pubblica ( articolo 97 Costituzione bella e sacra)


In ogni caso viste le copiose richieste ricevute per i controlli antimafia ( che correttamente si chiamano comunicazione ed informazione e non sono sinonimi ) mi piace ricordare che nel 2010 coll’entrata in vigore della L. 136/10 ci fu delega legislativa poi attuata con il D.lgs 159/11 ( codice Antimafia) che disciplina i controlli sulle imprese.  L’articolo di riferimento ( collegato al vecchio 38 del 163/06 ed all’80 del 50/16) è il numero 83 che riporto. Come mia consuetudine non commento la norma, ma vi rendo lo strumento per agire.

Basta con improvvisazioni e con le SUPERCAZZOLE.

 

Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonche’ i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non e’ comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita’ tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorita’ nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita’ agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche’ a favore di chi esercita attivita’ artigiana in forma di impresa individuale e attivita’ di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

 

Non rallentate il vostro e l’altrui lavoro con cose inutili.

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VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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