NUOVA DEFINIZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE

IL PUNTO DI PARTENZADEL DISCORSO E’ “Intuitu personae” COME STRUMENTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO LECITO.IL MOTIVO E’ DA RICERCARSI NELLA DEFINIZIONE DI SOGGETTI ECONOMICI CONTENUTA NEL D.LGS 163/06, OVE RIENTRANO NON SOLO GLI IMPRENDITORI MA TUTTI QUELLI CHE ESERCITANO PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA, GIOCOFORZA IL COMMA 6 DELL’ART 7 D.LGS 165/01 VERRA’ IN PRATICA SOSTITUITO DALL’ART 27 DEL CODICE DEGLI APPALTI .

 

QUESTA INTERPRETAZIONE IN ESTREMA SINTESI TRASFORMA LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN UNA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI CHE DEVE ESSERE COMPARATA CON STRUMENTI TIPICI DELLA PUBBLICITA’ E DELL’IMPARZIALITA’ DELLA P.A.

IN ALLEGATO IL PARERE N.7/09 CORTE DEI CONTI VENETO.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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