DAD e Diritto d’autore.
Una delle norme storiche ( 1941 ) che maggiormente ha subito importanti modifiche con l’avvento della rete e’ la disciplina sul diritto d’autore, la L 166/41.
Ai fini della didattica a distanza ( od a causa della DAD) dobbiamo rifarci all’articolo 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali.
((1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma)).
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
LA norma di facile lettura ha pero’ ripercussioni diverse in funzione dello strumento che si utilizza per la DAD, mi spiego meglio nessun limite operativo alla norma sulla DIDATTICA, molti limiti ( altrimenti si compiono illeciti ) se la DAD non viene fatta con gli strumenti adeguati.
In pratica , stralci , riassunti e citazioni possono viaggiare attraverso le piattaforme dedicate alla didattica a distanza , con il cavillo del comma 3 dell’articolo 70 della 633/41, le stesse informazioni non devono viaggiare invece quando si utilizzano altre soluzioni per fare la didattica a distanza, ad esempio Facebook .
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
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