DEC ed INCENTIVI articolo 45 D.lgs 36/23
Riprendiamo gli aspetti più generali da questo primo post sul DEC
Abbiamo confrontato già nei post sopra inseriti che il RUP non può svolgere anche la funzione del DEC non solo in funzione degli importi , articolo 114 comma 4 ed articolo 32 dell’A II.14.
Riporto il comma 2 dell’articolo 32 dell’A II.14 D.lgs 36/23
2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralita’ di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessita’ di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita’ e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unita’ organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
c) servizi informatici e affini;
d) servizi di contabilita’, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
e) servizi di consulenza gestionale e affini;
f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprieta’ immobiliari;
g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
h) servizi alberghieri e di ristorazione;
i) servizi legali;
l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
m) servizi sanitari e sociali;
n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
Ricordo che fuori da questi casi, come chiaramente scritto nel comma 3 della stessa norma la complessità è data dal prezzo (500.000 euri).
Rivediamo insieme i compiti del DEC (art 31 comma 2 A II.14 D.lgs 36/23)
2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita’ alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attivita’ devono essere esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilita’ della qualita’ e devono risultare da apposito processo verbale;
b) coadiuvare le attivita’ delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
c) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto e’ divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall’esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti e’ tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attivita’. Nel verbale di avvio dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita’ dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione anticipata o in via d’urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire;
d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche’ dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita’ delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
e) valutare la qualita’ e l’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;
f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull’andamento delle principali attivita’ di esecuzione del contratto;
g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalita’ di consegna;
h) curare la disponibilita’ della reportistica sulle prestazioni e le attivita’ svolte dall’esecutore;
i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;
l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;
m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilita’ del contratto, compilando con precisione e tempestivita’ i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l’accertamento al RUP, ferma restando la facolta’ dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
n) dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Vale la pena notate come architetturalmente l’articolo 35 è inserito nella parte della progettazione del codice, quindi diventa parte integrante della fase trasversale amministrativa, tanto che contabilmente sin da subito vado a disegnare anche il quadro economico incentivante che trovo disciplinato nel comma 3 dell’articolo 45
L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e’ ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche’ tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche’ quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
Ricordo che l’ultima parte del comma 4 dell’articolo 45 esclude i DIRIGENTI dalla funzione incentivante ma ci viene in aiuto l’articolo 8 comma 5 del DL 13/23, si veda il secondo post riportato in pagina anche per la disciplina del fondo beni e tecnologie.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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