Determinazioni e delibere, pubblicità legale o pubblicità notizia ?

Certamente tutti qualche volta abbiamo pensato “nel dubbio abbondo, non male come idea a condizione che l’albo on line sia conforme alle prescrizioni che derivano dal GDPR e soprattutto dai termini del 124 del TUEL ( che assurge a riferimento per tutte le PPAA e non solo per gli EE.LL.). In parole povere se l’albo è indicizzato ed i tempi di pubblicazione sono INFINITI commettiamo un bel casino a pensare e FARE quanto detto prima.

Uno strumento per regolarci nelle pubblicazioni è rappresentato dalla LL.GG. dell’AGID “Redazione di linee guida sulla pubblicità le-gale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA.”, scritto dai maggiori esperti in amministrazione digitale in ITALIA,

Proviamo però ad analizzare un poco le norme prendendo spunto dal TUEL.

L’articolo 124 del D.Lgs 267/2000 disciplina l’albo pretorio (poi on line dell’articolo 32 della L. 69/2009) e recita :

Articolo 124 
                  Pubblicazione delle deliberazioni 
 
  1. Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono
pubblicate mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio,  nella  sede
dell'ente,  per  quindici  giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni di legge. 
  2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali  sono  pubblicate
mediante ((pubblicazione)) all'albo pretorio del comune ove  ha  sede
l'ente,   per   quindici   giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni. 

E’ chiaro che si parla di deliberazioni, e se volessimo far rientrare anche le determinazioni (quindi provvedimenti monocratici)?

La risposta la troviamo nell’articolo 134 del TUEL (4° comma) …

Articolo 134
                  Esecutivita' delle deliberazioni

1.  La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita'
deve  essere  trasmessa  a  pena  di decadenza entro il quinto giorno
successivo  all'adozione.  Essa  diventa esecutiva se entro 30 giorni
dalla  trasmissione  della  stessa il comitato regionale di controllo
non  trasmetta  all'ente  interessato  un  provvedimento  motivato di
annullamento.  Le  deliberazioni diventano comunque esecutive qualora
prima  del  decorso  dello  stesso  termine  il comitato regionale di
controllo   dia   comunicazione  di  non  aver  riscontrato  vizi  di
legittimita'.

2.  Nel  caso  delle  deliberazioni soggette a controllo eventuale la
richiesta  di  controllo  sospende  l'esecutivita'  delle stesse fino
all'avvenuto esito del controllo.

3.  Le  deliberazioni  non  soggette  a  controllo  necessario  o non
sottoposte  a  controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione.

4.  Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono  essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.

…Dove si evince che tra le deliberazioni rientrano solo i provvedimenti di organi collegiali.

Cosa contrastante con con la “MONOCRATICITA’ “della determinazione a contrarre ove la responsabilità ricade sul Responsabile del Procedimento (5 241/90 e 31 50/16)

Articolo 192
          Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.  La  stipulazione  dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b)  l'oggetto  del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
   c)   le   modalita'   di   scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni   vigenti   in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2.  Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della  Unione  europea  recepita  o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.

QUINDI le determinazioni (ATTI DIRIGENZIALI) non sono soggette alla pubblicità legale ma solo alla pubblicità notizia (del FOIA, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs 33/13).

Le decisioni Collegiali invece vanno pubblicizzate in albo per quindici giorni(o per il tempo previsto dalle norme speciali) evitando di inserire i dati particolari e poi possono essere travasate come elencazione in AT.

In ogni caso vi raccomando di leggere le LL.GG.

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