focus ANTICORRUZIONE E SCUOLA, PRIMA PARTE
ANTICORRUZIONE e SCUOLA (prima parte)
La legge 190/12, erroneamente definita tout court “ANTICORRUZIONE”.
Come per ogni altra norma ( legislativa, normativa, tecnologica, scientifica o di altra scienza) la peggior cosa che possa accadere è fermarsi al titolone del giornale o del web.
L’intitolazione completa della norma è “ DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
Leggendo il titolo completo già si capisce che la scuola (p.a. ex art 1 comma 2 D.Lgs 165/01) è obbligata a questo complesso di norme, e soprattutto bisogna evidenziare che questa norma introduce pochissime novità e deve essere vista come “nuovo punto di partenza per adempimenti ormai passati”, a titolo esemplificativo :
- Art 55 nonies del D.Lgs 165/01
- Rotazione degli appaltatori ex art 332 del DPR 207/10 in attuazione dell’art 125 del Codice appalti
- Nomina in giusti tempi e con le giuste competenze delle commissioni giudicatrici ex art 84 appalti
- Rotazione degli incarichi e delle “funzioni”
La norma in sintesi mira a creare dei presidi da parte del responsabile anticorruzione per il controllo delle procedure a rischio, e per un migliore recepimento di questa procedura invito alla lettura del D.lgs 231/01 (che fu introdotto per i reati contro la PA da parte dei soggetti privati scardinando per la prima volta il brocardo “ societas delinquere non potest”).
Proprio come la 231/01 la 190 mira non certamente all’eliminazione dei reati corruttivi , ma alla creazione di esimenti per non far ricadere il reato sulla PA, cfr art 6 D.Lgs 231/01 ed Art 1 comma 12 lett a e b l.190/12.
Ribadisco, la norma si applica anche alle scuole ( prova la modifica all’art 53 del D.Lgs 165/01 che dal primo dicembre stiamo attuando), ma con delle semplificazioni, qui accennate e che nei prossimi rilasci verranno meglio analizzate :
- Individuazione del responsabile
l’art 1 comma 7 della 190 profila i requisiti per l’individuazione del responsabile ( colla stessa procedura ad esclusione dell’articolo 7 de 165/01 e dell’articolo 10 del D.Lgs 163/06) che deve essere preso tra i Dirigenti in ruolo di prima fascia [..] nelle scuole esiste solo un dirigente, dunque a differenza di quello che dice qualcuno ritengo che non possa essere il DSGA ; - Individuazione delle aree a rischio
le aree a rischio sono certamente limitate a quelle negoziali e procedurali di base
La lettura completa della norma ( che non potrà essere attuata nella forma a causa delle direttive di attuazione non ancora emanate ma che nella sostanza dovrebbero già essere in vita) lascia intravedere una “esimente totale” per tutto quanto non già attuato dando un’aurea sanatoriale a tutto il complesso normativo.
Il dirigente responsabile anticorruzione potrebbe quindi anche essere estraneo a tutti gli illeciti commessi fino all’entrata in vigore della norma.
Successivamente, invece, le procedure da seguire sono :
- mappatura delle aree a rischio
- indagini conoscitive dei processi (consiglio l’utilizzo del metodo socratico)
- analisi differenziale da attuare con una procedura c.d. di risk assessment *
- rotazione degli incarichi
- controllo autocertificazioni
- inventario e controllo delle procedure già attuate con eventuale rettifica e cancellazione
Esempio ( molto semplificato) del risk assessment sull’area acquisti :
Premessa importante, ho visto in giro ( avvalorato da alcune Associazioni di DS) delle tabelle di rischio, nulla di più sbagliato, il processo risk assessment è di tipo differenziale.
VEDI XLS allegato
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com
cell. 3382797858
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!