eIDAS

Oggi 1 Luglio 2016 , entra in vigore il Regolamento UE 910/2014, c.d. eIDAS, che tutti gli stati membri dell’Europa di fatto hanno già recepito in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche e firme elettroniche.

Per quanto concerne l’Italia, il nuovo codice dell’amministrazione digitale CAD, che dovrà provvedere appunto a chiarire alcuni aspetti del Regolamento eIDAS in seno soprattutto al sigillo elettronico, la definizione di documento informatico e valore probatorio delle firme elettroniche e altro, è attualmente allo studio delle Camere anche se circola in rete già la bozza.

Ma in pratica, quali sono gli elementi più importanti che introduce l’eIDAS  ? Ecco i 7 punti fondamentali :

 

  • Basterà avvalersi del sigillo elettronico, invece della firma elettronica qualifica , in tutti i casi in cui sia sufficiente garantirne l’autenticità ed l’integrità del documento o del record (codici, database, log, video, audio, fatture elettroniche verso la PA e verso i privati, documenti che non hanno necessità di sottoscrizione).
  • La nuova definizione di documento elettronico che è ” qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica , in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.
  • Vengono rafforzate le regole tecniche di formazione e conservazione dei documenti informatici del DPCM del 13 Novembre 2014 e del DPCM del 3 Dicembre 2013.
  • Ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
  • Viene rafforzata la funzione dichiarativa della firma elettronica che viene infatti definita all’art. 3 come «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare». La firma elettronica è quindi uno strumento per firmare, da utilizzarsi tipicamente per esprimere un consenso.
  • I certificatori che offrono servizi fiduciari, dovranno adeguarsi in parte alle nuove direttive.
  • La PEC di fatto è un servizio fiduciario non qualificato, quindi dovrà essere adeguata.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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