GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE nel nuovo CODICE DEI CONTRATTI.
Partiamo dall’obiettivo del legislatore, solo così possiamo capire una piccola differenza “lessicale” che è grande in realtà quanto il primo passo sulla luna di Armstrong.
L’articolo 45 del D.lgs 36/23 mira a professionalizzare il personale interno delle PP.AA. e quindi ad evitare che i fondi vengano utilizzati per acquisire competenze dall’esterno.
Detto questo è chiara, dovrebbe essere chiara, la differenza NON PICCOLA tra l’articolo 113 del 50/206 e l’articolo 45 del D.Lgs 36/2023
Articolo 113 : Incentivi per funzioni tecniche
Articolo 45: Incentivi alle funzioni tecniche
Altra differenza “epocale” è rappresentata dalla possibilità di attribuire gli incentivi alle funzioni tecniche per gli affidamenti di BENI e SERVIZI, non solo per i LAVORI, a condizione che si sia la nomina di un Direttore dell’ESECUZIONE del CONTRATTO (DEC).
La norma “ad oggi”, partiamo dalla lettura dell’articolo 45.
Al comma 3 iniziamo a capire come ripartire le cifre, partiamo da un esempio. APPALTO di 100000 euro.
Prima cosa applichiamo il comma 2 dell’articolo 45 (max 2%), cosi calcoliamo la prima base finanziaria , quindi il risultato sarà di Euro 2000.
Poi dai 2000 euro calcoliamo l’80% : 1600 euro.
Questi 1600 euro vengono ripartiti tra gli attori (che poi elenco) da parte del DIRIGENTE od apicale dopo attestazione del RUP in funzione di un regolamento dell’Ente (comma 4).L’incentivo non può comunque superare il CAL annuo del dipendente .In via generale gli incentivi non possono essere attribuiti a dirigenti, tuttavia sottolinea la deroga limitata al PNRR contenuta nell’articolo 8 comma 5 del Dl 13/23, lo riporto :
“…Per le medesime finalita’ di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilita’ di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75…. ” ovviamente questo principio potrà essere riformulato anche da altri ministeri, ma sempre con limitazione temporale al 31/12/2026.
A questo punto veniamo all’aspetto strategico di questa norma, i fondi dell’articolo 45 c. 5,6,7.
Si….. il restante 20 % più gli incentivi non attribuiti perché qualcosa è andato storto vengono fatti confluire in un fondo acceso alla digitalizzazione….riporto solo i comma 5,6,7
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e’ destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture; b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita’ di spesa; c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e’ in ogni caso utilizzata: a) per attivita’ di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Ora vediamo le figure incentivanti (le funzioni per essere più precisi) contenute nell’unico articolo dell’ALLEGATO I.10
Allegato I.10 Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) Attivita' di: - programmazione della spesa per investimenti; - responsabile unico del progetto; - collaborazione all'attivita' del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) - redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali; - redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica; - redazione del progetto esecutivo; - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; - verifica del progetto ai fini della sua validazione; - predisposizione dei documenti di gara; - direzione dei lavori; - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; - direzione dell'esecuzione; - collaboratori del direttore dell'esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - collaudo tecnico-amministrativo; - regolare esecuzione; - verifica di conformita'; - collaudo statico (ove necessario).
Per chiudere questa breve trattazione sugli incentivi alle funzioni tecniche vi lascio anche l’articolo 114
Articolo 114. Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti. 1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e' diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in relazione alla complessita' dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o piu' direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformita' al progetto e al contratto. 4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita' per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 5. L'allegato II.14 stabilisce le attivita' e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.14 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attivita' di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalita' specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico e' affidato con le modalita' previste dal codice. 7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu' direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita' dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. 8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualita' o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. 9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attivita' di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6. 10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.Ovviamente ora occorre regolamentare il tutto con atti interni.
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
PER WORKSHOP, ASSISTENZA,
FORMAZIONE e SUPPORTO
dott.ssa Carotenuto Elisa
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