Gravi illeciti professionali, facciamo chiarezza.
Il TAR CATANIA 3300/2024 finalmente mette un pò di chiarezza sulle esclusioni molto “discrezionali”.
Studiamolo insieme ma se avete fretta ricordate che “come chiaramente detto nel codice non esiste esclusione senza contraddittorio”.
In breve in una procedura negoziata il concorrente viene escluso per un motivo di rinvio a giudizio 353 cp “turbata libertà degli incanti”, rientrante nei gravi illeciti professionali. nonostante una richiesta in autotutela non viene riammesso ed il TAR CATANIA con sentenza 3300/2024 avvalora l’istanza del concorrente escluso…studiamo la norma a supporto.
Per l’analisi è necessario rifarci all’articolo 95, rubricato come “CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA“, più nel dettaglio al comma 1 lett. e)
e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
Il rinvio all’articolo 98 è quindi d’obbligo, giova ricordare inoltre che proprio nell’articolo 98 insiste la tassatività dei gravi illeciti professionali ed i mezzi di prova.
il secondo comma dell’articolo 98 sembra fare proprio al nostro caso
2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
Notiamo sin da subito che siamo in ambito di applicazione dell’articolo 95 e non dell’articolo 94 “CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA” in quanto c’è un invito al contraddittorio.
Quindi alla fine della FIERA….. anche per i reati più gravi (quelli che prevedono l’applicazione dell’articolo 94) non possiamo escludere un partecipante per “gravi illeciti professionali”.
Nel solco di questo TAR mi viene in mente anche il c.d. “abuso di certificati di carichi pendenti”, a tale proposito vi rimetto il parere MIT 2722
Ancora interessante è un TAR LAZIO, 10837/2019 (che in vigenza del 50) dichiara che è onere della stazione appaltante dimostrare con propri mezzi ( e non basta il rinvio a giudizio) un grave illecito professionale. A soccombere in questa sentenza è ,,………l’ANAC!!!!
VINCENZO DE PRISCO
Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA
Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.
Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in
PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA
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