IL CAD 3.0 , IL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE, IL DIFENSORE CIVICO DIGITALE

Nell’attesa di un viaggio che sarà pronto con le modifiche derivanti dall’attuazione dell’articolo 61 del D.lgs 179/16, vi consiglio di preparare la valigia degli attrezzi.

Inizio col stralciarvi due articolo prodromici :

Postato il 03/10/2016 – Il diifensore civico 3.0-

Ero ragazzino quando mi avvicinai grazie a Nonno Carmine alla burocrazia  che si stava “sburocratizzando,” stava prendendo sembianze e soprattutto atteggiamenti più umani, avevo quindici anni quando circa quando furono promulgate la 241/90 e la 142/90.

Si parlava di responabile del procedimento e di difensore civico figure che che sono purtroppo state investite di procedure che ne hanno ridicolizzato il concetto iniziale molto simle alla nobile figura dell’ombudsman svedese dell’ 800.

Poi finalmente rinasce la figura del difensore civico, questa volta “digitale”, l’ombudsman 2.0, anzi, 3.0 nel nuovo codice dell’amministrazione digitale all’articolo 17.

Difensore, che il potere sia con te, e che tu possa giovare di tale potere.

Adeguatevi mie cari clienti, il countdown per il 14/01/2017 è iniziato.

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Postato il 04/01/2017 – MEZZA PROROGA-

Ho chiamato l’articolo mezza proroga giusto per attirare l’attenzione.

La fretta all’edeguamento dei sistemi informativi ed informatici  data dai player è del tutto infondata, anzi ad avviso dello scrivente ( che legge le norme e non è della scuola della SUPERCAZZOLA ) può essere controproducente, infatti il D.Lgs 179/16 ( NUOVO CAD) all’articolo 61 “consiglia” di sorvolare le norme tecniche sulla formazione di cui il DPCM 13/11/14.

Inoltre essendo il file conservato del protocollo , esso stesso un file formato con regole tecniche, chiunque ancora non si è adeguato ha un’ultima chance per farlo .  Le nuove norme tecniche che sarebbero dovute  uscire entro il 14/01/2017 ancora non sono state pubblicate quindi….. vi consiglio di aspettare.

Come sempre riporto la norma stralciata.

Art. 61 Disposizioni di coordinamento 1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e’ sospeso, salva la facolta’ per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione

previgente all’entrata in vigore del presente decreto.

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Ora occorre iniziare a fare le giuste “nomine”, anche se raccomando di fare un controllo su tutti gli adempimenti prodromici.

Vi allego la nomina del responsabile della transizione digitale e del difensore civico digitale, giusto per “annotazione” vi consiglio di inquadrarlo nella voce 5.5 del nuovo titolario della Pubblica Amministrazione.

Signori, buon viaggio.

 

 

 

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VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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