IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE, sentenze del 50 e le novità del 36.

Per introdurre alcune novità dell’articolo 49 del D.Lgs 36/23 vi parlo anche di una inosservanza al principio della rotazione da parte della Procura della Repubblica di Crotone, quindi proprio il Ministero della Giustizia.

La sentenza TAR 1019/23 evidenzia come la mancata applicazione del codice (e della lex speciali) vengono sempre a GALLA!

Vi lascio semplicemente la sentenza (al momento senza appello) ed iniziamo una discussione sull’articolo 39 del nuovo codice.

Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti.

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione e’ vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante puo’ ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche’ di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo’ essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6.

E’ comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ chiara la norma contenuta nel secondo comma e che si applica a tutto il sotto-soglia , tuttavia al comma 3 si prospetta una procedura (GIA’ vista nelle LLGG 4 ANAC) che permette la regolamentazione in funzione delle fasce di prezzo e di CPV.

Il Comma 4 ancora lascia salva la possibilità dietro una motivazione valida di derogare completamente al principio di rotazione su base “provvedimentale-mptivazionale”.

I comma 5 e 6 prevedono invece delle deroghe secondo legge.

Ovviamente ci saranno ulteriori approfondimenti sull’articolo 49 anche derivanti dalla giurisprudenza.

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