Il quinto d’obbligo, pareri e norma.

Partiamo dalla definizione del valore dell’appalto, in particolare dall’articolo 14 comm 4.

Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto.

Il legislatore chiarisce che anche “negli importi” e non solo nei documenti di gara occorre tenere conto dell’importo con eventuali maggiorazioni del sesto quinto.

Ora vediamo il comma 9 dell’articolo 120.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tutti i dubbi OPERATIVI sono risolti dai pareri MIT 2713 e 2714 . NON SI HA VARIAZIONE essenziale del contratto se rientriamo nel quinto d’obbligo e l’importo del CIG deve tenerne conto dall’inizio.

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

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