Il registro degli AIUTI di STATO. Obblighi del registro per gli Enti Locali. I Parte.

Iniziamo a conoscere il registro degli aiuti di STATO che deve essere riempito dagli EE.LL.

il DPCM 24/09/2020 intitolato

Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

impone agli EE.LL. di comunicare gli aiuti di Stato (per monitore il de minimis) in un sistema informatico centralizzato (oltre ovviamente alle evidenze in AT).

Analizziamo velocemente il DPCM ( fatto di pochi articoli e millemila numerini e tabelle 😪😪😪) limitandoci agli articoli 4 e 6

Art. 4.
Azioni finanziate attraverso il fondo

I comuni possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione
e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.


Art. 6.
Monitoraggio

Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice unico di progetto.

L’Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull’utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.

Viene da dire WOW……il problema ovviamente è quello rendicontazione sulla piattaforma degli aiuti di Stato (articolo 6) da parte degli EE.LL.

Siete pronti ?….

Passo 1, andare in IPA (dopo aver deliberato in Giunta l’AOO responsabile ed il soggetto fisico da indicare al Registro Nazionale Aiuti) e palesare all’indice la struttura di riferimento.

Passo 2, andare su www.rna.gov.it

Cliccare sull’icona evidenziata in alto a DX e chiedere la registrazione dell’AR

A questo punto il sistema ci chiederà il CODICE IPA e la codifica AOO

….fine prima PARTE….se siete interessati chiamatemi.

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