Il secondo bando tipo ANAC

Il bando tipo messo a disposizione dall’ANAC ( questo è il secondo ) è da utilizzarsi non solo per la tipologia esplicitamente richiamata in intestazione ma deve essere visto come un canovaccio sempre applicabile.

Il richiamo all’articolo 64 comma 4 bis del codice appalti dunque per essere completo non deve attendere altre tipologie di bando prototipo ( cosa invero ardua).

Nel caso di questo secondo bando tipo è importante focalizzarsi sugli oneri della sicurezza in quanto  l’ANAC dopo aver richiamato l’articolo 84 comma 7 ( che include gli oneri di sicurezza tra quelli verificabili in sede di verifica delle anomalie , ma nel contempo impone l’enucleazione dei suddetti oneri in sede i di offerta solo per le forniture di beni e servizi ), ora esplicita che questi possono essere chiesti anche per i lavori pubblici ( pur non essendoci ancora obblighi a chiederli).

Altro elemento importante, davvero importante e di portata generale, riguarda i raggruppamenti d’impresa , in particolare, con l’abrogazione del comma 11 dell’articolo 37 del D.Lgs 163/06, ora la partecipazione non può superare in percentuale i requisiti che il partecipante in associazione apporta.

In chiusura di questa prima analisi ( evidentemente non l’ ultima ) c’è la prima vera commistione tra la l. 190/12 ed il codice dei contratti in quanto nella cause di esclusione deve esserci la clausola di assenza di rapporti contrattuali con dipendenti pubblici .

Bando_Tipon22014NotaIllustrativa.pdf
Bando_Tipon22014Sdisciplinare.pdf
Bando_Tipon22014RelazioneAIR.pdf

VINCENZO DE PRISCO

Professore a Contratto Università PARTHENOPE di NAPOLI in AGENDA DIGITALE PA

Docente MASTER UNIVERSITA’ della BASILICATA in Contratti PUBBLICI.

Docente MASTER Università PARTHENOPE di NAPOLI in

PROJECT MANAGER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Membro dell’AI PACT dell’UNIONE EUROPEA

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento