Il soccorso istruttorio nel nuovo codice.

Con questo post sul soccorso istruttorio chiudo l’analisi della “cassetta degli attrezzi”per il nuovo codice, i prossimi approfondimenti saranno operativi e specifici su istituti comodi ma poco utilizzati.

A mio avviso l’articolo 101 (un intero articolo dedicato al soccorso e non un comma di un articolo come per il 50, 83 c 9) è la migliore espressione del principio della lealtà e fiducia dell’articolo 2 del D.lgs 36/23.

Analizziamolo velocemente.

Articolo 101. Soccorso istruttorio.
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e’ sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita’ della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita’ che rendono assolutamente incerta l’identita’ del concorrente.
2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito e’ escluso dalla procedura di gara.
3. La stazione appaltante puo’ sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico e’ tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non puo’ essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalita’ di presentazione della domanda di partecipazione, puo’ richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.

Al primo comma è evidente l’obbligazione della SA di colmare errori omissione ed inesattezze ( finalmente scompaiono le locuzioni irregolarità essenziali ed non essenziali).

Anche i termini sono cambiati, abbiamo infatti un termine minimo ed uno massimo )5 e 10 giorni) e soprattutto al comma 4 abbiamo la novità del soccorso da parte dell’OE che entro i termini dell’apertura delle offerte può “rettificare” ma non “modificare” l’offerta inviata. Nonostante l’attività interpretativa dei due lemmi che sarà foriera di opposizioni e ricorsi conviene vedere la relazione illustrativa del CdS, che porta come esempio la doppia indicazioni non coincidente dei prezzi unitari e della sommatoria degli stessi in presenta di offerta.

Chiudo aggiungendo che l’articolo 101 è la “somma ideale” dell’articolo 2 del D.lgs 36/23 e dell’articolo 6 della L. 241/90.

Print Friendly, PDF & Email

Clicca QUI per l’iscrizione

PER WORKSHOP, ASSISTENZA,

FORMAZIONE e SUPPORTO

dott.ssa Carotenuto Elisa
elisa@ca-campania.com

cell. 3382797858